Art. 5. Accoglimento della richiesta di accesso 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni. 2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'. 3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. 4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.