Art. 6.


                 Rifiuto o limitazione dell'accesso


  1.  Il  rifiuto  o  la limitazione dell'accesso sono comunicati per
iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione
della  richiesta,  con  indicazione  della  motivazione  per la quale
l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di
cui  all'articolo  4,  comma  3,  il  rifiuto  o  la limitazione sono
comunicati entro venti giorni.
  2.  In  caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta,  il  richiedente non sia messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia
a  sue  spese,  nei successivi sessanta giorni puo' inoltrare reclamo
all'ISVAP  anche  al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul
reclamo   l'ISVAP   provvede  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
ricezione.