Art. 7. Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto 1. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. 2. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso. 3. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.