Art. 7.


Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto


  1.  Nell'ambito  della  procedura  di  risarcimento  diretto di cui
all'articolo  149  del  Codice,  l'impresa  debitrice  che riceve una
richiesta   di   accesso   agli   atti  da  parte  del  contraente  o
dell'assicurato    inoltra    la   richiesta   medesima   all'impresa
gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
  2.  II  procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni,  decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria
della richiesta di accesso.
  3.   Nei   confronti   dell'impresa  gestionaria  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente regolamento.