Art. 12.



  1.  Ai  fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13,
comma  7,  lettera  c),  della  legge, in ordine alla definizione dei
criteri  di  verifica  della  qualita'  per le attivita' svolte e per
l'organizzazione  degli  istituti di patronato, nonche' allo scopo di
valutare  l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i
compiti   attribuiti   alla   sede  centrale  dei  suddetti  istituti
dall'articolo  7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del
lavoro,   della   salute   e  delle  politiche  sociali,  al  termine
dell'elaborazione   dei   dati   contenuti   nelle   tabelle  di  cui
all'articolo  11,  comma  1, lettera b), qualora abbia constatato una
discordanza   tra   i  dati  dichiarati  e  sottoscritti  dal  legale
rappresentante  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i
dati  riportati  nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle
tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e l'attivita' all'estero, i
seguenti criteri:
   a)  in  caso  di scostamento fino al due per cento, lo scostamento
percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
   b)  in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore
o  pari  al  cinque  per  cento,  viene  confermata la percentuale di
scostamento;
   c)  in  caso  di  scostamento  superiore  al  cinque per cento, lo
scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.
  2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al
comma  1  del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25
punti  per  ogni  intervento  riconosciuto  finanziabile  avviato con
modalita'   telematiche  e  definito  positivamente,  sulla  base  di
apposito  elenco  nominativo,  rilasciato  alle  sedi  centrali degli
istituti   di   patronato,   dall'amministrazione   competente   alla
definizione del caso.
 
          Nota all'art. 12:
             -   Per  il  testo  dell'art.  13, comma 7, della citata
          legge n. 152 del 2001, si vedano note alle premesse.