Art. 13.



  1.  Alla  erogazione  del  finanziamento, con riferimento a ciascun
anno  successivo  a  quello  preso  in considerazione per l'attivita'
svolta, si provvede con le seguenti modalita':
   a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche    sociali   corrisponde   agli   istituti   di   patronato
anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all'articolo
13, commi 3, 4 e 5, della legge;
   b)  entro  il  30  aprile  gli  istituti di patronato producono al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali le
tabelle  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi
ispettivi  delle  Direzioni  provinciali  del  lavoro, competenti per
territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
   c)  entro  il  31  dicembre  i  servizi  ispettivi delle Direzioni
provinciali  competenti  per  territorio  svolgono  le  verifiche  di
controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli
atti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
  2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in
considerazione per l'attivita' svolta, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione
definitiva  dei  fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero stesso.