Art. 14.



  1.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali  e'  costituita, presso il Ministero medesimo, una
commissione,   presieduta  dal  Direttore  generale  delle  politiche
previdenziali, composta da:
   a)  un  dirigente  del  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  preposto  all'Ufficio  competente  nella  materia
relativa al finanziamento degli istituti di patronato;
   b)  due  funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  scelti  fra  quelli preposti alla vigilanza sugli
istituti  di  patronato  con  particolari  competenze in materia, dei
quali uno con funzioni di segretario;
   c)    un    funzionario    in   rappresentanza,   rispettivamente,
dell'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica
amministrazione   e   dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore
marittimo;
   d)  dieci  rappresentanti  degli  istituti  di patronato designati
sulla  base  della  loro  rappresentativita' o sulla base di forme di
coordinamento  preventivamente  costituite  ed  in grado di esprimere
rappresentanze unitarie.
  2. Alla commissione di cui al comma 1 e' attribuito il compito di:
   a)  formulare  proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di
cui all'articolo 6, comma 1;
   b)  esprimere  parere  sulle  modalita' di rilevazione e riscontro
dell'attivita'  e  delle  strutture  degli istituti di patronato, con
particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di
dati delle amministrazioni competenti;
   c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per
i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale
attivita'   effettuata   dai   patronati,  al  fine  di  valutare  la
possibilita' di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
   d)  esprimere  valutazioni  sul  grado  di attuazione del presente
regolamento.
  3.  Ciascuno  dei  componenti  effettivi  di  cui  al  comma  1  e'
sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
  4.  La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le
volte  che  il  Presidente  lo  ritenga  necessario  o  ne  sia fatta
richiesta  da  almeno  sei  componenti  e, comunque, almeno una volta
l'anno.