Art. 15.



  1.   In   caso   di   scioglimento   dell'istituto   di  patronato,
l'organizzazione promotrice ha l'obbligo di:
   a)  darne  comunicazione  agli  assistiti  ed alle amministrazioni
erogatrici  delle  prestazioni  nonche', per l'estero, alle autorita'
diplomatiche e consolari;
   b)  restituire  tutta  la  documentazione  in  possesso relativa a
prestazioni   o   interventi   non   ancora  definiti  alla  data  di
scioglimento.
  2.  L'  istituto  di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di
una  sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione
ad  altra  sede  provinciale  o  ad  altra  sede  zonale  e  di darne
comunicazione  all'assistito,  al  servizio ispettivo della Direzione
provinciale  del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle
amministrazioni erogatrici delle prestazioni.