Art. 16.



  1. Gli istituti di patronato devono:
   a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le
spese,  corredata  dalla  documentazione  contabile secondo i modelli
eventualmente  predisposti  dal  Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
   b)  relazionare  al  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali  in  ordine  all'attivita'  assistenziale  da essi
svolta  in  base  alle  norme  statutarie  e  sull'utilizzazione  del
finanziamento;
   c)  comunicare  al  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle
politiche  sociali,  entro  tre  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio
annuale,   il  conto  consuntivo  dell'esercizio  stesso  redatto  in
conformita'  all'apposito  schema predisposto dallo stesso Ministero,
corredato   dalla  relazione  illustrativa  dell'attivita'  svolta  e
dell'organizzazione,  con  allegati  i  nominativi  degli  organi  di
amministrazione  e  di  controllo  e l'elenco degli operatori e delle
persone a qualsiasi titolo utilizzati;
   d)   mettere   a  disposizione  dei  funzionari  incaricati  delle
ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le
rispettive amministrazioni;
   e)   conservare  per  cinque  anni  e  presentare,  per  eventuali
controlli,  tutta  la documentazione riguardante l'attivita' svolta e
quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.