Art. 16. 1. Gli istituti di patronato devono: a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'attivita' assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento; c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformita' all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati; d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni; e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.