Art. 2.



  1.  A  decorrere  dall'esercizio  2009, la ripartizione delle somme
iscritte  sugli  appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e'
effettuata in base alle seguenti percentuali:
   a)  attivita'  svolta  ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della
legge:
    1) in Italia 80,00 per cento;
    2) all'estero 9,90 per cento;
   b) organizzazione degli uffici:
    1) in Italia 8 per cento;
    2) all'estero 2 per cento;
   c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.