Art. 2. 1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' effettuata in base alle seguenti percentuali: a) attivita' svolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge: 1) in Italia 80,00 per cento; 2) all'estero 9,90 per cento; b) organizzazione degli uffici: 1) in Italia 8 per cento; 2) all'estero 2 per cento; c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.