Art. 4.



  1.  Il  mandato  rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti
della   tutela   in   sede   amministrativa,  e'  trasmesso,  a  cura
dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione
della  prestazione  richiesta.  Il  mandato,  firmato  dal mandante e
dall'operatore  autorizzato  dall'istituto  di patronato a riceverlo,
deve contenere:
   a) l'espressa indicazione del mandatario;
   b) la data e l'oggetto del mandato;
   c)  l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a
trattare la pratica;
   d)  le  esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di
cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.   Copia  del  mandato  o  idonea  documentazione  attestante  il
conferimento  del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora
le  modalita'  operative  prevedano  il  colloquio  telematico con le
amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso
con le medesime modalita'.
  3.  Una  copia  del  mandato  rilasciato ad una sede di istituto di
patronato  operante  in uno Stato estero, deve essere conservata agli
atti  in  lingua  italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve
essere  conservata  agli  atti  una  copia  del  mandato  in  formato
bilingue.
  4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano
coinvolte  piu'  amministrazioni,  l'amministrazione  che  riceve  il
mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle
successive fasi di trattazione della pratica.
  5.  Il  mandato  si estingue, oltre che per le cause previste dalle
apposite  norme  di legge, con la definizione dell'intervento oggetto
del  mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento
amministrativo.  L'amministrazione competente deve comunicare l'esito
della  richiesta,  oltre  che  all'interessato, anche all'istituto di
patronato mandatario.
  6.   In  caso  di  revoca  del  mandato,  l'istituto  di  patronato
subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria
dell'intervento  ed  all'istituto  di  patronato revocato, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
  7.  Ai  fini  dell'attribuzione  della  pratica svolta, puo' essere
rilasciato  un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per
il  conseguimento  della  stessa  prestazione,  solo  nel caso in cui
l'intervento  non  sia  gia'  stato  definito positivamente. Il nuovo
mandato  ha  effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo
in corso di definizione e per quelle successive.
  8.  La  revoca  non  opera  rispetto all'intervento gia' svolto, se
definito positivamente.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.