Art. 5.



  1.  L'attivita'  di  patrocinio,  in sede amministrativa, e' svolta
attraverso due fasi di trattazione:
   a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
   b)   fase   di   contenzioso   amministrativo   o   amministrativo
medico-legale.
  2.  Costituisce  intervento  efficace  ai fini del finanziamento la
presentazione  della  domanda, la sua integrazione con documentazione
utile  alla  definizione  della  stessa,  la  richiesta  di  riesame,
l'opposizione, il ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire
anche  in  un  momento  successivo  all'inoltro  della  domanda o del
ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia gia' deciso
in  ordine  alla  richiesta,  anche  se il provvedimento non e' stato
ancora  comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel
corso   di   una  delle  fasi  procedurali  costituiscono  interventi
meramente   sollecitatori,   pertanto   non   utili   ai   fini   del
finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle
eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di
prestazioni  erogate  d'ufficio  dagli  istituti  previdenziali  o  a
seguito  di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato
potra'  essere  riconosciuto  valido  quando  la  liquidazione  della
prestazione  sia  avvenuta  dopo  il  decorso  del  termine assegnato
all'istituto per provvedere.