Art. 6.



  1.  Ai  soli  fini  della  ripartizione e successiva erogazione del
finanziamento  di  cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di
tutela  sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono
parte  integrante  del  presente  regolamento, ai quali, ove definiti
positivamente,  e'  attribuito  il  punteggio  a  fianco  di ciascuno
indicato.
  2.  Qualora  la  richiesta  di patrocinio comporti l'attivazione di
piu'  interventi  distinti, ad ogni intervento definito positivamente
e' attribuito il relativo punteggio.
  3.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio,  la  pratica  deve
contenere  documentazione  di data certa che dimostri l'assunzione di
patrocinio,  nonche'  atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione
positiva da parte dell'amministrazione competente.
  4.  Qualora  la decisione dell'amministrazione competente non possa
essere ottenuta in originale potra' essere sostituita da:
   a)   formali  comunicazioni  dell'amministrazione  competente  che
riportino  gli  estremi  della  prestazione riconosciuta e la data di
definizione della stessa;
   b)  risultanze  delle banche dati delle amministrazioni competenti
dalle  quali  risultino  tutti gli elementi necessari ad identificare
l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso.
  5.   Per  quanto  riguarda  l'attivita'  svolta  all'estero,  ferme
restando  le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti, la decisione
dell'amministrazione competente potra' essere sostituita da qualsiasi
altra   documentazione   che   comprovi   la   definizione   positiva
dell'intervento;  tale  documentazione  deve  riportare  una data non
anteriore  al  1°  gennaio  dell'anno  precedente  a  quello preso in
considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta.
  6.  In  presenza  di modalita' operative che prevedano il colloquio
telematico  con  le  amministrazioni  competenti,  la  documentazione
prevista  dai commi precedenti potra' essere sostituita da quella che
derivera' dall'applicazione delle predette modalita'.