Art. 7.



  1.  La  struttura  organizzativa  degli  istituti  di  patronato e'
articolata  in  sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi
regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.
  2.  La  sede  centrale  ha  il compito di programmare, coordinare e
controllare  l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche'
di  garantire  l'efficienza  e la qualita' dei servizi previsti dalla
legge.  Compete  alla  sede  centrale,  che deve essere ubicata nella
citta'  ove  hanno  sede  le istituzioni nazionali e le sedi centrali
delle  amministrazioni  competenti  all'erogazione delle prestazioni,
mantenere  i  rapporti,  a  livello nazionale, con le amministrazioni
erogatrici  delle  prestazioni  e  con  le  amministrazioni pubbliche
interessate.  Alla  sede  centrale  devono  essere  addetti,  in  via
esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
  3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare
l'attivita'  interprovinciale  e  di  mantenere  i  rapporti  con  le
amministrazioni  erogatrici  delle prestazioni e con gli organi delle
amministrazioni   pubbliche  di  corrispondente  livello.  Alla  sede
regionale  deve  essere  addetto  almeno  un operatore a tempo pieno,
responsabile  della  sede  stessa.  Nelle regioni composte da meno di
quattro  province la responsabilita' della sede regionale puo' essere
affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella
stessa  regione,  ovvero  al responsabile della sede regionale di una
regione limitrofa.
  4.  La  sede  provinciale  e'  ubicata  nel capoluogo di provincia.
Possono   essere   consentite   limitate  deroghe  a  tale  criterio,
autorizzate  dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  solo  nel  caso  in  cui l'apertura della sede in localita'
geografica   diversa   sia  motivata  effettivamente  da  particolare
interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.
  5. La sede provinciale deve:
   a)    possedere    le    caratteristiche   di   unita'   operativa
strutturalmente e funzionalmente organizzata;
   b)   essere   chiaramente   identificabile,   attraverso  apposita
segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed
il logo, ai fini di ogni controllo;
   c)  avvalersi  di  almeno  due  operatori,  individuati  ai  sensi
dell'articolo  6,  comma  1,  della  legge,  di cui uno a tempo pieno
responsabile della sede stessa;
   d)    stipulare,    eventualmente,    apposite   convenzioni   con
medici-legali e legali;
   e)  osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30
ore settimanali.
  6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province
in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre
l'apertura  di  piu'  sedi  zonali nei comuni particolarmente estesi,
purche'  la  presenza  di  tali  uffici  assicuri  una  piu' proficua
assistenza  agli  utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto
almeno  un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli
uffici  zonali  non  puo'  essere  inferiore  a  18  ore  settimanali
complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.
  7.  Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente
autonome   l'una   dall'altra  e  dall'organizzazione  promotrice  ed
occupare  locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai
servizi   dalla  stessa  promossi,  anche  se  ubicati  nella  stessa
struttura.
  8.   I   responsabili   di  sedi  provinciali  non  possono  essere
contemporaneamente  responsabili  di  una sede zonale. Soddisfatto il
requisito   della   consistenza   minima  di  organico  di  una  sede
provinciale  o  zonale,  altri  eventuali  operatori  possono  essere
impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non
esclusivo.  Un  operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato
in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
  9.  La  sede  centrale  e  le sedi regionali, provinciali e zonali,
possono  occupare  locali concessi dall'associazione promotrice nelle
sue  varie  articolazioni;  le sedi all'estero possono essere ubicate
anche   presso   organismi   promossi   dagli   istituti   stessi   o
dall'organizzazione   promotrice  in  osservanza  della  legislazione
locale.  Copia  della  documentazione  relativa alla costituzione dei
predetti  organismi  deve  essere  depositata presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  10.  Qualora  la  sede centrale o una sede regionale, provinciale o
zonale  dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali
locali  dovranno  risultare  con  destinazione ad uso ufficio. Per le
sedi   operative   all'estero   i   locali   dovranno  rispettare  la
legislazione del paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio.
I  contratti  di  affitto  dovranno essere conformi alla legislazione
italiana o del paese estero.
  11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o
a  quelle  operative  all'estero  devono essere addetti gli operatori
indicati   all'articolo   6,  comma  1,  della  legge,  che  svolgono
l'attivita' prevista dalla legge medesima.
  12.  Ai  fini  del  riconoscimento del punteggio organizzativo, per
operatore   part-time  si  intende  il  dipendente  del  patronato  o
dell'organizzazione  promotrice  che presti la sua opera in posizione
di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.
  13.  Qualora  non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi
precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta.
  14.  Gli  istituti  di  patronato  gia'  riconosciuti  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  adeguano  la propria
struttura  organizzativa  entro  ventiquattro  mesi a decorrere dalla
predetta data.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge
          n. 152 del 2001, e' il seguente:
             «Art. 6 Operatori.
             1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative,
          gli  istituti  di patronato e di assistenza sociale possono
          avvalersi    esclusivamente   di   lavoratori   subordinati
          dipendenti   degli   istituti  stessi  o  dipendenti  delle
          organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti
          stessi   con   provvedimento   notificato   alla  Direzione
          provinciale  del  lavoro  e  per  l'estero  alle  autorita'
          consolari e diplomatiche.».