Art. 8.



  1.  L'organizzazione delle sedi e' valutata, nei limiti della quota
percentuale  dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione
del seguente punteggio:
   a) per la sede centrale: punti 20;
   b) per ogni sede regionale: punti 1;
   c) per ogni sede provinciale: punti 2;
   d) per ogni sede zonale: punti 1;
   e)  per  ogni  sede  operativa estera con le caratteristiche della
sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;
   f)  per  ogni  sede  operativa estera con le caratteristiche della
sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.
  2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la
sede  provinciale produce almeno 500 punti-attivita' e la sede zonale
almeno 250 punti-attivita'.
  3.  Nell'ipotesi  in  cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo  7,  non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non
ottengono  alcun  punteggio  per  l'organizzazione, ferma restando la
valutazione dell'attivita'.
  4.  I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel
cui  ambito  territoriale  sono  ubicate  le  sedi  centrali e quelle
regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in
tali  sedi  dei  requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi
elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).