Art. 9.



  1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della
Direzione   provinciale   del  lavoro,  territorialmente  competente,
l'elenco  degli  operatori  con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a
tempo  parziale  e  dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della
legge,  nonche'  l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle
suddette  sedi.  Copia  conforme  della  predetta documentazione deve
essere  altresi'  comunicata  alle  competenti sedi periferiche delle
amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
  2.  I  dati  di  cui  al  comma  1, relativi alle strutture ed agli
operatori  all'estero,  devono  essere  comunicati  al  Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali ed alle autorita'
diplomatiche e consolari.
  3.  Ogni  qualvolta  si  dovessero determinare delle variazioni nei
dati  di  cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi
destinatari indicati ai commi 1 e 2.