Art. 10. 
 
 
           Modalita' tecniche di versamento delle tariffe 
 
 
  1. Le modalita' tecniche di versamento  delle  tariffe  di  cui  al
presente  decreto  sono  stabilite,  per  le  parti   di   rispettiva
competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi  i
provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma
1, la determinazione  degli  introiti  dovuti  in  base  al  presente
decreto e' effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli. 
  3. Le tariffe dovute ai sensi del presente  decreto  devono  essere
versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione. 
  4. Gli  importi  relativi  ai  pagamenti  di  cui  alla  sezione  6
dell'allegato A  sono  versati  entro  il  31  gennaio  dell'anno  di
riferimento. 
  5. In caso di inadempimento degli obblighi di  pagamento  da  parte
degli operatori dei settori  interessati  dai  controlli  di  cui  al
presente decreto,  si  applicano  le  procedure  per  la  riscossione
coattiva. Trascorsi sessanta  giorni  dalla  richiesta  di  pagamento
della tariffa,  in  caso  di  incompleto  pagamento  della  medesima,
l'importo e' maggiorato  del  30  per  cento,  oltre  agli  interessi
maturati nella misura legale. 
  6. La procedura di cui al comma 5 si  applica  anche  nel  caso  di
violazione del comma 4.