Art. 10. Modalita' tecniche di versamento delle tariffe 1. Le modalita' tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto e' effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli. 3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione. 4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. 5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo e' maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale. 6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.