Art. 11. 
 
 
       Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B 
 
 
  1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una  maggiorazione
del  20  per  cento,  fino  alla  verifica  dell'avvenuta   effettiva
copertura del costo del servizio prestato, da  accertare  sulla  base
dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. 
Qualora in sede di verifica  si  accerta  la  mancata  copertura  dei
costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza  degli
stessi. 
  2. Ai fini della verifica di cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti
dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e  delle  somme
riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la  trasmissione
deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione. 
  3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformita' al comma 2,  puo'
modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino  a
concorrenza della copertura dei  costi.  Lo  stesso  decreto  dispone
anche,  ove  occorra  in  relazione  alle  modalita'  di   versamento
stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per  assicurare
che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a
decorrere  dall'ultimo  giorno  del  mese  in  cui  e'  avvenuta   la
riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale. 
  4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento  della
riscossione, una  maggiorazione  dello  0,5  per  cento,  finalizzata
all'attuazione del Piano di controllo nazionale di  cui  all'articolo
41 del regolamento (CE) n. 882/2004. 
  5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4  sono
destinate e vincolate ad appositi  capitoli  inseriti  nel  programma
20.2  «Prevenzione  e  assistenza  sanitaria  veterinaria»  -   6.2.1
«Funzionamento»  di  pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e  la
sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le  finalita'  di
cui al comma 4. 
 
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.