Art. 12. Modalita' di rendicontazione 1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7. 2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto. 3. I laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.