Art. 12. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e'  definita  la
modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi  del
presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e
di Bolzano, nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai
laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7. 
  2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti
al controllo ufficiale comunicano  alle  regioni,  al  Ministero  del
lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la  modulistica
di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai
costi del servizio prestato e delle  somme  percepite  ai  sensi  del
presente decreto. 
  3.  I  laboratori  nazionali  di  referenza  addetti  al  controllo
ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
le finalita' e con la modulistica di cui al  comma  1,  entro  il  31
marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato  e
delle somme percepite ai sensi del presente decreto.