Art. 14. 
 
 
                         Potere sostitutivo 
 
 
  1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni
di cui  all'articolo  120  della  Costituzione,  nel  rispetto  della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
          Note all'art. 14:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
          2003,  n. 131 concernenti le Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18  ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta 10 giugno
          2003, n. 132, cosi' recita:
             «Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul
          potere  sostitutivo).  -  1.  Nei  casi  e per le finalita'
          previsti  dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente per materia, anche su iniziativa delle
          regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato
          un  congruo  termine  per adottare i provvedimenti dovuti o
          necessari;  decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio
          dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro  competente  o  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi,  ovvero  nomina  un  apposito  commissario. Alla
          riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
          della   Giunta   regionale  della  regione  interessata  al
          provvedimento.
             2.  Qualora  l'esercizio del potere sostitutivo si renda
          necessario  al  fine di porre rimedio alla violazione della
          normativa  comunitaria,  gli atti ed i provvedimenti di cui
          al  comma  1  sono  adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie  e  del Ministro competente per materia. L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
             3.  Fatte  salve  le  competenze delle regioni a statuto
          speciale,   qualora   l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
          del   commissario   deve   tenere  conto  dei  principi  di
          sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione. Il commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
             4.  Nei  casi  di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo   non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in
          pericolo   le   finalita'   tutelate  dall'art.  120  della
          Costituzione,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  anche  su iniziativa delle regioni o
          degli  enti  locali,  adotta i provvedimenti necessari, che
          sono     immediatamente    comunicati    alla    Conferenza
          Stato-regioni  o  alla  Conferenza Stato-citta' e autonomie
          locali,   allargata   ai   rappresentanti  delle  Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
             5.    I    provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
             6.  Il  Governo  puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112».