Art. 16. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti  previsti
all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute  nel
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 93 del  22  aprile  1999,  limitatamente
alle  norme  relative  alle  modalita'  tecniche  di   versamento   e
riscossione.