Art. 2. Riscossione delle tariffe 1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A. 2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B. 3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio. 4. L'autorita' competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attivita' unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi. 5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13: - Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.