Art. 2. 
 
 
                      Riscossione delle tariffe 
 
 
  1. Per i controlli sanitari  ufficiali  effettuati  sul  territorio
nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai  controlli
di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A. 
  2. Per i  controlli  sanitari  ufficiali  effettuati  su  alimenti,
mangimi, sottoprodotti  di  origine  animale  e  sugli  animali  vivi
presentati  all'importazione  sono  riscosse  le   tariffe   di   cui
all'allegato B. 
  3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli
stabilimenti  del  settore  dei  mangimi  e  degli  alimenti  di  cui
all'articolo 31 del regolamento (CE)  n.  882/2004  sono  determinate
sulla base della copertura del costo effettivo del servizio. 
  4. L'autorita' competente che effettua  contemporaneamente  diversi
controlli ufficiali  in  un  solo  stabilimento  li  considera  quale
attivita'  unica  e  riscuote  una  unica  tariffa  che  assicura  la
copertura dei costi dei servizi resi. 
  5. Alle tariffe di cui al presente decreto  si  applica  l'articolo
27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004. 
 
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.