Art. 3. Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe 1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni e' destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio. 3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno. 4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio. 5. Relativamente alle attivita' di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.
Note all'art. 3: - Per il Regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note alle premesse. - Il Regolamento (CE) 854/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 139.