Art. 3. 
 
 
  Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe 
 
 
  1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle  tariffe
di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del
servizio,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  all'allegato  VI  al
regolamento (CE) n. 882/2004. 
  2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici  periferici  del
Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  sono
maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi
in presenza di  controlli  sanitari  ufficiali  effettuati  fuori  la
fascia oraria ordinaria di apertura  degli  uffici  come  determinata
nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni e'
destinato a  garantire  il  funzionamento  dei  citati  uffici  fuori
dall'orario di servizio. 
  3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del
30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali  effettuati,
su  richiesta  dell'operatore  dei  settori  interessati,  in  orario
festivo o notturno. 
  4. Ai fini delle operazioni di calcolo  degli  importi  di  cui  al
comma 1  si  applicano  i  paragrafi  5  e  6  dell'articolo  27  del
regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia  comunque  garantita  la
copertura del costo effettivo del servizio. 
  5. Relativamente alle attivita'  di  ispezione  negli  impianti  di
macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti
per l'espletamento dei controlli previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
854/2004,  con  provvedimento  da  adottare  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni,  possono  essere  fornite  specifiche  indicazioni  di
calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il Regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note
          alle premesse.
             -  Il  Regolamento  (CE)  854/2004  e'  pubblicato nella
          G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 139.