Art. 4. 
 
 
        Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta 
 
 
  1. Si definiscono: 
   a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli
articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004; 
   b) controlli rafforzati:  i  controlli  di  cui  all'articolo  15,
paragrafo  5,  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004,  nonche'  quelli
stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale. 
  2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale
carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo  1
e si  determinano  tenendo  conto  del  costo  orario  del  servizio,
stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e all'allegato C
- sezione I, prestato per effettuare il  controllo  e  dell'eventuale
costo di analisi di laboratorio da  corrispondere  direttamente  alla
struttura che ha effettuato l'analisi. 
  3. Ai controlli effettuati su  richiesta  dell'operatore,  compresi
quelli  effettuati  ai  fini  della  certificazione,  si  applica  la
disposizione di cui al comma 2. 
 
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.