Art. 4. Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta 1. Si definiscono: a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004; b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonche' quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale. 2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi. 3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13: - Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.