Art. 6. Modalita' di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8: a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5; b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13: - Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.