Art. 6. 
 
 
       Modalita' di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe 
 
 
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8: 
   a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla  base  della
copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe
di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario  di  cui
all'articolo 5; 
   b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone
ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al  benessere  degli
animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
   c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone
ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004. 
  2. Le tariffe di cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  1  sono
determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo
delle prestazioni rese. 
 
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.