Art. 7
 Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe

  1.  Gli  introiti  derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui
all'allegato A sono destinati e vincolati:
    a)  la  quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per
la  copertura  delle spese relative al mantenimento, al potenziamento
ed   al   miglioramento   dell'efficacia   della   programmazione   e
dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese
le spese amministrative sostenute;
    b)  la  quota  del  3,5  per  cento, alle regioni e alle province
autonome  per  la  copertura delle spese relative al mantenimento, al
potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione
e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;
    c)  la  quota  del  3,5  per cento, agli Istituti zooprofilattici
sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei
controlli;
    d)  la  quota  dell'1  per  cento,  ai  laboratori  nazionali  di
referenza  addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto,
accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004;
    e)  la  quota  del  2  per cento, e' versata ad apposito capitolo
dello  stato  di  previsione  dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata  al  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al
miglioramento  dell'efficacia  della programmazione e dell'attuazione
del piano nazionale integrato dei controlli.
  2.  Gli  introiti  derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui
all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:
    a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnata,  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ad  appositi  capitoli  inseriti  nel programma 20.2
"Prevenzione    e   assistenza   sanitaria   veterinaria"   -   6.2.1
"Funzionamento"   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza  degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali, per la copertura
delle  spese  connesse  ai  controlli sanitari ufficiali eseguiti dai
posti  di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di
apertura  degli  uffici,  di cui all'allegato C - sezione II, nonche'
per ogni altro onere correlato;
    b)  la  quota  del  7  per cento alle regioni e province autonome
sulla  base  dei  controlli  a  destino  effettuati in esecuzione dei
provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera;
    c)  la  quota  del  5  per  cento  agli  Istituti zooprofilattici
sperimentali  sulla  base dei controlli sanitari ufficiali effettuati
sulle merci importate;
    d)  la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio
dello Stato.
  3.  Gli  introiti  derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui
all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:
    a)  per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  ad  appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1
"Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in
materia  sanitaria umana" - 6.1.1 "Funzionamento" e 20.2 "Prevenzione
e  assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 di pertinenza dei centri
di responsabilita' Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione
e  Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
la  sicurezza  degli alimenti dello stato di previsione del Ministero
del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura
delle  spese  connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli
Uffici  di  sanita' marittima, aerea e di frontiera, per garantire il
funzionamento  di  tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di
cui  all'allegato  C  -  sezione  II,  nonche'  per  ogni altro onere
correlato;
    b)  la  quota  del  7  per cento alle regioni o province autonome
sulla  base  dei  controlli  a  destino  effettuati in esecuzione dei
provvedimenti  adottati dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera;
    c)  la  quota  del  5  per  cento  agli  Istituti zooprofilattici
sperimentali  e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale,
sulla  base  dei  controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci
importate;
    d)  la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio
dello Stato.
  4.  Il  criterio  di  ripartizione  delle  somme di cui al presente
articolo  e'  individuato  nella  copertura dei costi delle attivita'
espletate dai soggetti ivi previsti.
 
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.