Art. 7 Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati: a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute; b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli; c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli; d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di referenza addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004; e) la quota del 2 per cento, e' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. 2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati: a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere correlato; b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera; c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate; d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato. 3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati: a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana" - 6.1.1 "Funzionamento" e 20.2 "Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria" - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilita' Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere correlato; b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera; c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate; d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo e' individuato nella copertura dei costi delle attivita' espletate dai soggetti ivi previsti.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13: - Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.