Art. 8. 
 
 
Compiti delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
                               Bolzano 
 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31  marzo  di
ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite  ai
sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio prestato da
calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali  relativi  al
personale del servizio di  ispezione  e  delle  spese  amministrative
connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione,  copia  del
Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma  1  al  Ministero  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  la  valutazione  dei  dati  e  la
verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.