Art. 9. Rideterminazioni 1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalita' di cui al predetto articolo 27. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13: - Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.