Art. 9. 
 
 
                          Rideterminazioni 
 
 
  1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal  paragrafo  6
dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura  dei
costi del servizio con una tariffa diversa da  quelle  stabilite  nel
presente decreto, previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le  tariffe  fino  a
concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni  o  le
province autonome interessate trasmettono al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalita' di
cui al predetto articolo 27. 
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
trasmette la relazione di cui al comma 1 alla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di   Bolzano.   Qualora   la   rideterminazione   comporti
l'applicazione di tariffe  inferiori  agli  importi  minimi  previsti
dagli allegati IV, sezione B,  o  dall'allegato  V,  sezione  B,  del
regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali invia  la  relazione  corredata  di  motivato
parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni  di
cui al comma 1, dandone tempestiva  comunicazione  al  Ministero  del
lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
          Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
             -  Per  il  Regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
          note alle premesse.