Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali
e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime
di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
                              interno)

  1.  All'articolo  45,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  le parole da: "per il
periodo  d'imposta  in  corso  al 1° gennaio 1998" fino alla fine del
comma  sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota e' stabilita nella
misura  dell'  1,9  per  cento".  Resta  ferma l'applicazione di tale
aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
  2.  Per  la  salvaguardia  dell'occupazione  della gente di mare, i
benefici  di  cui  agli  articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998,  n.  30,  e  successive modificazioni, sono estesi, a decorrere
dall'anno  2009  e  nel  limite  dell'80  per cento, alle imprese che
esercitano  la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari.
  3.  Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  nei  limiti  di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini
della  compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
  4.  Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate  al  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
2008.
  5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche  non  di  ruolo  con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  spetta una detrazione dall'imposta
lorda  e  fino  a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino   ad   un   importo  massimo  delle  stesse  di  500  euro,  per
l'autoaggiornamento e per la formazione.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
  7.   Il  termine  del  31  dicembre  2008,  di  cui  al  comma  309
dell'articolo  1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la
detrazione  delle  spese  per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto  pubblico  locale, regionale e interregionale, e' prorogato
al 31 dicembre 2009.
  8.   Il  termine  del  31  dicembre  2008,  di  cui  al  comma  173
dell'articolo  1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le
agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
  9.  Il  termine  previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto  2002,  n.  166,  prorogato,  da  ultimo,  al 31 dicembre 2008
dall'articolo  19-bis  del  decreto-legge  31  dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
  10.  Gli  atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di
servizi  o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto
legislativo  4  maggio  2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono
esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in
materia  di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale,  di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 1 ° ottobre
2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418.
  12.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni
fiscali  sul  gasolio  e  sul gas di petrolio liquefatto impiegati in
zone  montane  e  in  altri  specifici  territori  nazionali  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le
disposizioni   in   materia   di   agevolazione   per   le   reti  di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
  13.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni  sul  gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
nelle  frazioni  parzialmente  non  metanizzate  dei comuni ricadenti
nella  zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
  14.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni  sul  gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati
nelle medesime coltivazioni.
  15.  Ai  commi  17,  alinea,  e  18  dell'articolo 1 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  le  parole: "e 2010" sono sostituite dalle
seguenti:  ", 2010 e 2011"; nella lettera a) e nella lettera b) dello
stesso  comma  17,  le  parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti:  "dicembre  2011"  e, nella medesima lettera b), le parole:
"giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2012".
  16.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute  nei  commi  da  1  a  15, pari a 897,7 milioni di euro per
l'anno  2009,  a  562,8  milioni  di  euro  per l'anno 2010 e a 438,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto
a  897,7  milioni  di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per
l'anno  2010  e  a  438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011,   mediante   corrispondente   riduzione   del   fondo  previsto
dall'articolo  63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche',  quanto  a  62,8  milioni  di euro per l'anno 2010, mediante
corrispondente  riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo
periodo  del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112
del 2008.
  17.  Nel  limite  di  spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
    a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori
di  lavoro  addetti  alla  guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto  di  merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio  comunale  effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  che  non concorre a formare il reddito di
lavoro  dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni del
medesimo comma 5;
    b)  l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa a trasferte
effettuate  fuori  del  territorio  comunale nel periodo d'imposta in
corso  al  31  dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
  18.  Nel  limite  di  spesa  di  30  milioni di euro, e' fissata la
percentuale  delle  somme  percepite  nell'anno  2009  relative  alle
prestazioni  di  lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di
lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese  autorizzate
all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre alla formazione del
reddito   imponibile   ai   fini  fiscali  e  contributivi.  Ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  126,  le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
  19.  Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto  un  credito  d'imposta  corrispondente  a  quota  parte
dell'importo  pagato  quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun  veicolo,  di  massa  massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate,  posseduto  e  utilizzato  per  la predetta attivita'. La
misura  del  credito  d'imposta  deve essere determinata in modo tale
che,  per  i  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i  veicoli  di  massa  massima  complessiva  compresa  tra 7,5 e 11,5
tonnellate.  Il  credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni,  non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione  del  valore  della  produzione  netta  di  cui al decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli
effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  20.  Tenuto  conto  del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate e, limitatatamente a quanto previsto dal
comma  18,  di  concerto  con il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile,  gli  importi  della deduzione forfetaria, la percentuale
delle  somme  per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito  d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni  applicative  necessarie  per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa.
  21.  All'attuazione  delle disposizioni contenute nei commi da 17 a
20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli  investimenti  e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della
tesoreria   statale,  che  a  tale  scopo,  nei  limiti  della  spesa
autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e
di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
  22.  L'adeguamento  dei  trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2009:
    a)  in  750,95  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza  e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
    b)  in  185,55  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
  23.  Conseguentemente  a  quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009
in  17.817,76  milioni  di  euro  per le gestioni di cui al comma 22,
lettera  a),  e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al
medesimo comma 22, lettera b).
  24.  I  medesimi  importi  complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  22,  lettera  a),  della  somma  di 880,93 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche' al netto delle somme di
2,67  milioni  di  euro  e  di  62,01  milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
  25.  In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive
di  finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori
dipendenti  e  autonomi,  stabilite  dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della
gestione  di  cui  all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive   modificazioni,   gli   oneri  derivanti  dalle  seguenti
disposizioni:
    a)  articolo  1,  comma  11,  lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
    b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    d)  articolo  1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247;
    e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    g)  articolo  19  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  26.  Nell'ambito  del  procedimento  di  riordino dei trasferimenti
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) previsto dal
presente  articolo,  ai  fini  della  rideterminazione del livello di
finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni
e  indennita'  agli  invalidi  civili,  ciechi  e  sordomuti  di  cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
    a)  per  l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo
pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
      1)  le  somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS   per   l'anno   2007,  trasferite  alla  gestione  di  cui
all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, e successive
modificazioni,  in  eccedenza  rispetto  agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di
euro;
      2)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate presso la
gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo
del  predetto  Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo
di  155  milioni  di  euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
      3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS
di  cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di
euro;
    b)  per  l'anno  2008,  in relazione ad un importo complessivo di
2.146  milioni  di  euro,  sono  parzialmente  utilizzate  le risorse
derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
    c)  a  decorrere  dall'anno  2009,  in  relazione  ad  un importo
complessivo  di  1.800  milioni  di  euro  annui,  sono  parzialmente
utilizzate  le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di
cui al comma 25.
  27.  Per  il  biennio  2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma  1,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti  a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale,  in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143,
della   legge   24   dicembre   2007,   n.   244,  sono  quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
  28.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per i miglioramenti
economici  del  rimanente  personale  statale  in  regime  di diritto
pubblico,  in  aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144,
della   legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   sono  determinate
complessivamente  in  680  milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
con  specifica  destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro
per  il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
  29.  Le  somme  di  cui  ai  commi 27 e 28, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive
(IRAP)  di  cui  al  decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446,
concorrono   a   costituire  l'importo  complessivo  massimo  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  30.  Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi  dall'amministrazione  statale,  gli  oneri
derivanti  dai  rinnovi  contrattuali  per  il  biennio 2008-2009, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei  rispettivi  bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma 2, del
medesimo  decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo  previsti  dall'articolo  47,  comma  1, del citato decreto
legislativo  n.  165  del 2001, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione  delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai
parametri,   anche   metodologici,  di  determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma  27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si
avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il Ministero dell'economia
comunicati  dalle  rispettive  amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
  31.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si
provvede  a  valere  sulle  risorse di cui all'articolo 63, comma 10,
primo  periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  32. A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base
alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione
lavorativa   utilizzando   anche   le   risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo  61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  33.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
verificano   periodicamente,  con  cadenza  semestrale,  il  processo
attuativo  delle  misure  di  riorganizzazione e di razionalizzazione
delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, allo scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato
il  conseguimento  di  economie  aggiuntive  rispetto  a  quelle gia'
considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque   destinate   a   tale  scopo  in  forza  di  una  specifica
prescrizione  normativa,  con  decreto  del  Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e
le  modalita'  di  destinazione  delle predette risorse aggiuntive al
finanziamento  della contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate  nel  comma  5,  o interessate all'applicazione del comma 2,
dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
  La  presente  disposizione  non si applica agli enti territoriali e
agli  enti,  di  competenza  regionale  o  delle province autonome di
Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
  34.  Ai  sensi  e  con  le modalita' di cui al comma 33, nel quadro
delle  generali  compatibilita'  economico-finanziarie,  puo' essere,
altresi',  devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa
delle  amministrazioni  ivi  indicate  una  quota parte delle risorse
eventualmente  derivanti  dai  risparmi  aggiuntivi rispetto a quelli
gia'  considerati  ai  fini  del  miglioramento  dei saldi di finanza
pubblica  o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica
disposizione   normativa,   realizzati   per   effetto   di  processi
amministrativi  di  razionalizzazione  e  di  riduzione  dei costi di
funzionamento  dell'amministrazione,  attivati  in  applicazione  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  35.  Dalla  data  di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di
cui  agli  articoli  1,  comma  2,  e  3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa
vigente.  Dalla  data di entrata in vigore della legge finanziaria le
somme  previste  possono  essere  erogate,  sentite le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  salvo  conguaglio all'atto
della  stipulazione  dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In
ogni  caso  a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennita' di
vacanza   contrattuale.   Per  i  rinnovi  contrattuali  del  biennio
economico  2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente
disposizione  si  applica  con  riferimento  al solo anno 2009, ferma
restando  l'erogazione  dell'indennita'  di  vacanza contrattuale per
l'anno  2008.  Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
  36.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori sociali e nel
limite  complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009,
a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  di seguito
denominato  "Fondo  per l'occupazione", il Ministro dei lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre
2009,  in  deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,   definiti   con   specifiche  intese  stipulate  in  sede
istituzionale  territoriale  entro  il  20 maggio 2009 e recepite con
accordi  in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n.  144,  e  successive  modificazioni,  come da ultimo rideterminata
dall'articolo  1,  comma  10,  del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, e'
ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse
preordinate  allo  scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge
21  dicembre  1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma
5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata, per
l'anno  2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalita' di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226.  Conseguentemente,  per  l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei
pagamenti  a carico del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo di
420 milioni di euro.
  37.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2009, nel limite complessivo di
spesa  di  20  milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione,
che  a  tale  fine  e'  integrato  del  predetto  importo a decorrere
dall'anno  2009,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  puo' concedere, in deroga alla normativa vigente,
sulla  base  di  specifici  accordi  in sede governativa, intervenuti
entro  il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede
territoriale  e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  entro  il  20 maggio 2009, i trattamenti di cassa
integrazione  guadagni  straordinaria,  per la durata di ventiquattro
mesi,  e  di  mobilita'  al  personale  dipendente  dalle societa' di
gestione   aeroportuale  e  dalle  societa'  da  queste  derivate.  A
decorrere  dalia  medesima  data, le imprese del sistema aeroportuale
sono  tenute  al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione
vigente  in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita',  ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e
3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  38.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 37, pari a 20
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  39.  Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,  n.  222,  le  parole: ", a condizione che lo scostamento venga
recuperato nell'anno 2008" sono soppresse.
  40.  All'articolo  1,  comma  703, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  a),  le  parole:  "55  milioni  di  euro" sono
sostituite  dalle  seguenti: "45 milioni di euro", le parole: "40 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto,
in  fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto";
    b)  alla  lettera  b),  le  parole:  "71  milioni  di  euro" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "81 milioni di euro", le parole: "5 per
cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "4,5  per  cento"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del
predetto importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto".
  41.  All'articolo  77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5,  dopo  le  parole:  "Il saldo finanziario" sono
inserite le seguenti: "tra entrate finali e spese finali";
    b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  "7-bis.   Nel  saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5  non  sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di
parte  corrente  e  in  conto capitale sostenute dalle province e dai
comuni  per  l'attuazione  delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri  a  seguito  di dichiarazione dello stato di
emergenza.   L'esclusione  delle  spese  opera  anche  se  esse  sono
effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti  complessivi  delle
medesime risorse.
  7-ter.  Le  province  e i comuni che beneficiano dell'esclusione di
cui  al  comma  7-bis  sono  tenuti  a presentare alla Presidenza del
Consiglio  dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro
il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal  patto  di  stabilita'  interno, ripartite nella parte corrente e
nella parte in conto capitale.";
    c)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  Le risorse
originate  dalla  cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore  dei  servizi  pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione  dei  dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste  in  essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati,  e  le  risorse  relative  alla vendita del patrimonio
immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel
2007  per  l'individuazione  degli obiettivi e dei saldi utili per il
rispetto   del   patto  di  stabilita'  interno,  se  destinate  alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.";
    d)  al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione" sono
inserite  le  seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonche'";
    e)  al  comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sono ridotti
del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico
e  il  saldo  reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per
cento,";
    f) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
  "21-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto di stabilita'
interno  per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese
per  investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa
a  fronte  di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e successive
modificazioni,  entro  la  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20
e  21  del  presente  articolo  non si applicano agli enti locali che
hanno   rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  nel  triennio
2005-2007  e  che  hanno  registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente,  al  netto  delle  spese  per  adeguamenti contrattuali del
personale   dipendente,  compreso  il  segretario  comunale,  per  un
ammontare  non  superiore  a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007".
  42.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo  77-ter del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, m 133, sono inseriti i seguenti:
"5-bis.  A  decorrere  dall'anno 2008, le spese in conto capitale per
interventi   cofinanziati   correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea,  con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento  statale e
regionale,  non  sono computate nella base di calcolo e nei risultati
del  patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli  considerati  ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma  5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso  tra  le  spese  del  batto  di  stabilita'  interno relativo
all'anno  in  cui  e'  comunicato  il  mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione  sia  effettuata  nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo".
  43.  Con  apposita  relazione  annuale  trasmessa  alle Commissioni
parlamentari   permanenti  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
del  costante monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle relative
risorse  finanziarie  a  cura  del  Comitato interministeriale per la
programmazione  economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle
risorse  finanziarie  disponibili  e di quelle utilizzate in forza di
apposite  delibere  del  CIPE  ovvero  di provvedimenti normativi che
recano  variazioni  della dotazione complessiva del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  e  successive modificazioni, specificando l'incidenza delle
citate   utilizzazioni   rispetto   al   principio   di  ripartizione
territoriale  delle  stesse  secondo la seguente ripartizione: 85 per
cento  in  favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per
cento  in  favore  delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di
disposizioni  normative  di  iniziativa  governativa con carattere di
urgenza,  le  predette  indicazioni  sono  rese  in  occasione  della
presentazione  del  relativo  disegno  di  legge  di conversione alle
Camere.  A  tal  fine,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  su  proposta del Presidente del Consiglio
dei   ministri,   sono   adottate   le  disposizioni  occorrenti  per
l'attuazione dei presente comma.
  44.  L'obbligo  del  Governo di trasmettere la relazione annuale di
cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
  45.  All'articolo  6,  comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
dopo  le  parole:  "regioni  a  statuto  speciale"  sono  inserite le
seguenti:  "e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano", e le
parole da: "Le modalita' di erogazione" fino alla fine del comma sono
sostituite  dalle  seguenti: "Le modalita' di erogazione del predetto
Fondo  sono  stabilite  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento  per gli affari regionali e le autonomie locali provvede
a  finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con
il predetto decreto, i comuni interessati".
  46.  Il  Fondo  per  la  valorizzazione  e la promozione delle aree
territoriali   svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a  statuto
speciale,  di  cui  al  comma  7  dell'articolo 6 del decreto-legge 2
luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244, e' ulteriormente integrato di 22
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni
di euro per l'anno 2011.
  47.  Fermo  il  rispetto  delle prerogative regionali in materia di
istruzione  scolastica,  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro per i
rapporti  con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
stabiliti,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  i  criteri  per la distribuzione alle regioni delle
risorse   finanziarie  occorrenti  alla  realizzazione  delle  misure
relative al programma di interventi in materia di istruzione.
  48.  Le  sanzioni  di  cui  all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, non sono applicate agli enti
locali  che  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita' interno nel
triennio  2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per
spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale   dipendente,  compreso  il  segretario  comunale,  per  un
ammontare  non  superiore  a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007,  in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto di stabilita'
interno   conseguente   alle   spese   relative  a  nuovi  interventi
infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata,
previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche
ai  fini  della  compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno  e  indebitamento  netto  delle pubbliche amministrazioni,
anche   a   valere   sulle  risorse  finanziarie  autonomamente  rese
disponibili  da  ciascuna  regione  nell'ambito degli stanziamenti di
pertinenza  per  interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con   decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  le  modalita'  di verifica dei risultati utili al patto di
stabilita'  interno  delle  regioni  e  degli enti locali interessati
dall'applicazione  del  presente  comma  per l'eventuale adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per
i  profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo
schema  di  decreto  di  autorizzazione del Ministero dell'economia e
delle  finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del
Presidente  della  Repubblica  da  emanare, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
concernenti   i   criteri  di  selezione  delle  istanze  degli  enti
territoriali  ai  sensi  del  presente  comma  nonche' i termini e le
modalita' per l'invio delle istanze da parte degli interessati.
  49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, le parole da: "stabilita" fino a: "n. 101" sono
soppresse;
    b)  al  comma  2,  la  parola:  "contestualmente",  le parole: "e
sportiva",  le  parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera a), della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive modificazioni, e"
nonche' le parole: "nei riguardi di soggetti" sono soppresse;
    c)  al  comma  3,  le  parole:  "su  base  ippica  ovvero su base
sportiva"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "o di prodotti di gioco
pubblici";
    d)  al  comma  6,  dopo  le  parole:  "n.  101"  sono inserite le
seguenti:   ",   l'articolo   6   degli  schemi  di  convenzione  per
l'affidamento  in  concessione  approvati  con  decreti del direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato del 28
agosto 2006";
    e)  al  comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata al 12,70"
sono  sostituite  dalle seguenti: "elevata al 13,40", dopo le parole:
"sono assegnate all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ", nella misura
del  50  per cento," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
per  il  restante  50  per  cento sono assegnate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)".
  50.  All'articolo  4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n.  59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101,  le  parole:  "e  comunque  non  oltre  il 31 gennaio 2009" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "previo  esperimento  delle  necessarie
procedure  di  gara  ad  evidenza pubblica e comunque non oltre il 31
marzo 2009".
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 45 del
          decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
          modificazioni,  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   45  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601, l'aliquota e' stabilita nella
          misura dell'1,9 per cento.".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4  e  6  del
          decreto-legge   30 dicembre   1997,  n.  457  (Disposizioni
          urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
          l'incremento     dell'occupazione),     convertito,     con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  1998,  n.  30, e
          successive modificazioni:
              "Art.  4  (Trattamento  fiscale).  - 1. Ai soggetti che
          esercitano  l'attivita'  produttiva  di  reddito  di cui al
          comma 2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in  misura
          corrispondente   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
          autonomo  corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale, da valere ai
          fini  del  versamento  delle ritenute alla fonte relative a
          tali  redditi.  Detto  credito non concorre alla formazione
          del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
          della  gestione  commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
          comma 1.
              2.   A  partire  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al
          1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura   pari   al  20  per  cento  a  formare  il  reddito
          complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  e  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  disciplinate dal testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 . Il relativo onere e'
          posto  a  carico  della gestione commissariale del Fondo di
          cui all'art. 6 del presente decreto.
              2-bis.  Alla  maggiore  spesa di cui al comma 2, pari a
          lire  15,5  miliardi  per  il  1998  e lire 10,5 miliardi a
          decorrere  dal  1999,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.
              2-ter.  Gli  utili di esercizio, le riserve e gli altri
          fondi  formati  con  utili  che non concorrono a formare il
          reddito  ai  sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
          determinazione  dell'ammontare  delle  imposte  di  cui  al
          comma 4  dell'art.  105  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  secondo i criteri
          previsti  per  i  proventi di cui al numero 1) dello stesso
          comma.".
              "Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
          dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a  decorrere dal
          1° gennaio  1998,  le  imprese  armatrici, per il personale
          avente  i  requisiti  di  cui all'art. 119 del codice della
          navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte nel Registro
          internazionale   di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo  stesso
          personale  suindicato  sono  esonerati  dal  versamento dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
          Il  relativo onere e' a carico della gestione commissariale
          del   Fondo   gestione   istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali  in  liquidazione  di cui all'art. 1, comma 1, del
          decreto-legge   22 gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  1990,  n. 58, ed e'
          rimborsato su conforme rendicontazione.
              2.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1, comma 20, del
          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647, e'
          prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese
          armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
          comma 4,   del   decreto-legge   13 luglio  1995,  n.  287,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 343.
              3.  Il  contributo  di cui al comma 2 si somma a quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono
          superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base
          annua  dall'art.  1  del  decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
          fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il
          valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo."
              -  Si  riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              "103.  Le  somme  versate  nel periodo d'imposta 2005 a
          titolo  di  contributo  al Servizio sanitario nazionale sui
          premi  di assicurazione per la responsabilita' civile per i
          danni  derivanti  dalla  circolazione  di  veicoli a motore
          adibiti  a  trasporto  merci,  di massa complessiva a pieno
          carico  non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
          della  direttiva  91/542/CEE,  riga B, recepita con decreto
          ministeriale  23 marzo  1992  del  Ministro  dell'ambiente,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza
          di  300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
          in  compensazione  dei versamenti effettuati dal 1° gennaio
          al  31 dicembre  2006,  ai  sensi  dell'art. 17 del decreto
          legislativo  9 luglio  1997, n. 241, nel limite di spesa di
          75  milioni  di  euro;  in tal caso, la quota utilizzata in
          compensazione  non  concorre  alla  formazione  del reddito
          d'impresa  ai  fini  delle imposte sui redditi e del valore
          della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive.  Il  Ministero dell'economia e delle
          finanze,  sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo
          dall'Agenzia  delle  entrate,  provvede  a  riversare sulla
          contabilita'  speciale  1778  "Fondi  di bilancio" le somme
          necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito
          delle   compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente
          comma e dei commi da 104 a 111.".
              -  Si riporta il testop del comma e 106 e 335 dell'art.
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              "106.  Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
          data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
          non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   spetta  anche  per  i  trasporti  personalmente
          effettuati  dall'imprenditore all'interno del comune in cui
          ha  sede  l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
          quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
          regione  o  delle  regioni  confinanti.  Ai  fini di quanto
          previsto  dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
          2005,   dall'art.   2,   comma 1-bis,   del   decreto-legge
          28 dicembre  1998,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'art.
          61,  comma 3,  della  legge  21 novembre  2000,  n. 342, e'
          autorizzato  uno  stanziamento  di  120 milioni di euro per
          l'anno 2006.".
              "335.  Limitatamente  al periodo d'imposta 2005, per le
          spese  documentate  sostenute dai genitori per il pagamento
          di  rette  relative  alla  frequenza  di  asili nido per un
          importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per
          ogni  figlio  ospitato  negli stessi, spetta una detrazione
          dall'imposta  lorda  nella misura del 19 per cento, secondo
          le  disposizioni dell'art. 15 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni.".
              -  Si  riporta il testo del comma 309 e 173 dell'art. 1
          della  legge  24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
              "309.  Ai  fini  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  per  le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008
          per  l'acquisto  degli  abbonamenti ai servizi di trasporto
          pubblico  locale,  regionale  e  interregionale  spetta una
          detrazione  dall'imposta  lorda,  fino alla concorrenza del
          suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo
          delle  spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione
          spetta  sempreche'  le  spese  stesse  non siano deducibili
          nella  determinazione  dei singoli redditi che concorrono a
          formare  il reddito complessivo. La detrazione spetta anche
          se la spesa e' stata sostenuta nell'interesse delle persone
          indicate  nell'art.  12  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, che
          si  trovino  nelle  condizioni  indicate  nel  comma 2  del
          medesimo art. 12.".
              "173.  Il  termine  del  31 dicembre  2007,  di  cui al
          comma 392 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          concernente  le agevolazioni tributarie per la formazione e
          l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, e' prorogato
          al 31 dicembre 2008.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 43 della
          legge  1° agosto  2002,  n. 166 (Disposizioni in materia di
          infrastrutture e trasporti):
              "3.   Gli   atti,  contratti,  documenti  e  formalita'
          occorrenti  per  la  ricostruzione  o  la riparazione degli
          immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
          Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
          esenti  dalle  imposte  di  bollo,  registro,  ipotecarie e
          catastali  nonche'  dalle tasse di concessione governativa.
          Le   esenzioni   decorrono  dal  1° gennaio  1968  fino  al
          31 dicembre  2002  e  non  si  fa  luogo  a restituzione di
          eventuali imposte gia' pagate.".
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.   19-bis  del
          decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
              "Art.  19-bis (Differimento di un termine relativo agli
          interventi  per  la  ricostruzione  del  Belice).  -  1. Il
          termine   previsto   dall'art.  43,  comma 3,  della  legge
          1° agosto   2002,   n.   166,   prorogato,  da  ultimo,  al
          31 dicembre    2007    dall'art.    6,   comma 8-ter,   del
          decreto-legge  28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio  2007,  n. 17, e'
          differito al 31 dicembre 2008.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          valutato  in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,
          nell'ambito  del  fondo  speciale  di  parte corrente dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze   per   l'anno   2008,   allo   scopo  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.
              3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni.".
              - Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante:
          "Riordino   del  sistema  delle  istituzioni  pubbliche  di
          assistenza  e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge
          8 novembre  2000,  n.  328",  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 del
          decreto-legge   1° ottobre  2001,  n.  356  (Interventi  in
          materia  di  accise  sui prodotti petroliferi), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418:
              "Art.   4  (Aliquota  di  accisa  sul  gas  metano  per
          combustione  per  uso  industriale).  -  1. A decorrere dal
          1° ottobre  2001  e  fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
          gas  metano,  prevista nell'allegato I al testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  emanato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
          per  cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
          esclusi,  con  consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
          anno.".
              "Art.  5  (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
          nelle   zone   montane  ed  in  altri  specifici  territori
          nazionali).  -  1.  Per  il  periodo dal 1° ottobre 2001 al
          31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione minima di
          costo  prevista  dall'art.  8,  comma 10, lettera c), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  50 per litro di gasolio usato come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto.".
              "Art.  6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
          alimentate  con  biomassa ovvero con energia geotermica). -
          1.  Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
          l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
          prevista  dall'art.  8,  comma 10,  lettera f), della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni, e'
          aumentato  di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
          fornito.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 13 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              "2.  In  attesa  della  revisione  organica  del regime
          tributario  dei  prodotti  energetici,  per gli anni 2002 e
          2003,  i  benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
          della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
          comma 4  dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          relativamente  ai  comuni ricadenti nella zona climatica E,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
          metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
          individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale,
          ancorche'   nella  stessa  frazione  sia  ubicata  la  sede
          municipale.".
              -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004):
              "4.   Per  l'anno  2004  il  gasolio  utilizzato  nelle
          coltivazioni  sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per le
          modalita'  di  erogazione  del  beneficio  si  applicano le
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          ministeriale   14 dicembre   2001,  n.  454,  adottato  dal
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro delle politiche agricole e forestali.".
              -  Si  riporta  il  testo del comma 17 e 18 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  244  del  2007,  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "17.  Sono  prorogate  per  gli anni 2008, 2009, 2010 e
          2011,  per  una  quota  pari  al  36  per cento delle spese
          sostenute,   nei   limiti   di   48.000   euro  per  unita'
          immobiliare,   ferme   restando  le  altre  condizioni  ivi
          previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
          del patrimonio edilizio relative:
                a) agli  interventi di cui all'art. 2, comma 5, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
          per  le  spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
          2011;
                b) agli  interventi di cui all'art. 9, comma 2, della
          legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  nel  testo  vigente al
          31 dicembre   2003,   eseguiti   dal   1° gennaio  2008  al
          31 dicembre  2011  dai soggetti ivi indicati che provvedano
          alla  successiva  alienazione  o assegnazione dell'immobile
          entro il 30 giugno 2012.".
              "18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011,
          nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione
          tributaria  in  materia di recupero del patrimonio edilizio
          relativa  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  7, comma 1,
          lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate
          dal 1° gennaio 2008.".
              - Si riporta il testo dei commi 8 e 10 dell'art. 63 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
              "8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e' costituito un apposito
          fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro
          per  l'anno  2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010,
          per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi,
          delle   misure   di   proroga   di   agevolazioni   fiscali
          riconosciute a legislazione vigente.".
              "10. Al   fine   di  garantire  le  necessarie  risorse
          finanziarie  a  carico  del bilancio dello Stato occorrenti
          per  i  rinnovi  contrattuali e gli adeguamenti retributivi
          del  personale  delle  amministrazioni  statali nonche' per
          l'attuazione  delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
          interventi   strutturali   di  politica  economica  di  cui
          all'art.  10,  comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
          n.   282,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre  2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
          milioni  di  euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
          per  gli  anni  2009  e  2010  e di 2.310 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2011.  Il  predetto Fondo e' altresi'
          incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
          sulla   quota   delle   maggiori  entrate  derivanti  dalle
          modifiche  normative  previste  dagli  articoli 81 e 82 del
          presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
          per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
          milioni  di  euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
          l'anno  2011  e  25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2012.  La dotazione del fondo per interventi strutturali di
          politica  economica,  di  cui  all'art.  10,  comma 5,  del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004, n. 307, e'
          ulteriormente  incrementata  di  330  milioni  di  euro per
          l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
          2011.".
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 51 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, e successive modificazioni (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi):
              "5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.".
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 95 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
              "4.  Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
          in  luogo  della  deduzione,  anche  analitica, delle spese
          sostenute   in  relazione  alle  trasferte  effettuate  dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.".
              -  Il  decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
          "Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          27 maggio   2008,   n.   93   (Disposizioni   urgenti   per
          salvaguardare   il  potere  di  acquisto  delle  famiglie),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
          n. 126:
              "Art.  2  (Misure  sperimentali  per l'incremento della
          produttivita'  del  lavoro).  -  1. Salva espressa rinuncia
          scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
          2008  al  31 dicembre  2008,  sono  soggetti  a una imposta
          sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  delle  addizionali  regionali  e comunali pari al 10 per
          cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
          lordi, le somme erogate a livello aziendale:
                a) per  prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
          del  decreto  legislativo  8 aprile 2003, n. 66, effettuate
          nel periodo suddetto;
                b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
          prestazioni   rese   in   funzione  di  clausole  elastiche
          effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
          a  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale stipulati prima
          della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
                c) in   relazione   a  incrementi  di  produttivita',
          innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
          competitivita'    e   redditivita'   legati   all'andamento
          economico dell'impresa.
              2. I  redditi  di cui al comma 1 non concorrono ai fini
          fiscali  e  della determinazione della situazione economica
          equivalente  alla  formazione  del  reddito complessivo del
          percipiente  o  del  suo  nucleo  familiare entro il limite
          massimo  di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
          redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
          e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
          sulla base del reddito di cui al comma 5.
              3. L'imposta  sostitutiva  e'  applicata  dal sostituto
          d'imposta.   Se  quest'ultimo  non  e'  lo  stesso  che  ha
          rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
          il  beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
          da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
              4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
              5. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  1 a 4 hanno
          natura  sperimentale  e  trovano applicazione con esclusivo
          riferimento  al settore privato e per i titolari di reddito
          da  lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2007, a
          30.000   euro.   Trenta  giorni  prima  del  termine  della
          sperimentazione,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali  procede,  con  le organizzazioni
          sindacali   dei   datori   e   dei   prestatori  di  lavoro
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale,
          a  una  verifica  degli  effetti delle disposizioni in esso
          contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
          pubblica   amministrazione  e  l'innovazione,  al  fine  di
          valutare   l'eventuale   estensione  del  provvedimento  ai
          dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni.
              6. Nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  la  lettera b) e'
          soppressa.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni  (Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.  [Non  sono ammessi alla compensazione di cui al
          comma 2  i  crediti  ed  i  debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].".
              -  Il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
          recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 dicembre  1997, n. 298, supplemento
          ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  e del comma 5
          dell'art.  109 del gia' citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986:
              "Art.  61  [63,  comma 4] (Interessi passivi). - 1. Gli
          interessi  passivi  inerenti  all'esercizio  d'impresa sono
          deducibili  per  la  parte  corrispondente  al rapporto tra
          l'ammontare  dei  ricavi  e altri proventi che concorrono a
          formare  il  reddito  d'impresa  o che non vi concorrono in
          quanto  esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
          e proventi.
              2.  La  parte  di  interessi  passivi non deducibile ai
          sensi  del  comma 1  del  presente articolo non da' diritto
          alla  detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'art. 15.".
              "5.  Le  spese  e gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione del periodo precedente.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
          1989,  n.  88, e successive modificazioni (Ristrutturazione
          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro):
              "Art.  37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso    l'I.N.P.S.    la   "Gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".
              2.  Il  finanziamento  della  gestione e' assunto dallo
          Stato.
              3. Sono a carico della gestione:
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10  e  11  della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a  quello  previsto  per  l'anno  1988  dall'art. 21,
          comma 3,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;
                d) gli    oneri    derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive  disposte  per  legge in favore di particolari
          categorie,  settori o territori ivi compresi i contratti di
          formazione-lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e gli
          oneri  relativi  a  trattamenti  di famiglia per i quali e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di  integrazione  salariale  straordinaria  e a trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 ottobre  1970,  n. 744, degli assegni vitalizi di
          cui  all'art.  11  della  legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni  di  cui  agli  articoli 1, 2 e 6 della legge
          15 aprile  1985,  n.  140, nonche' delle quote di pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate  alleate  e  presso  l'UNRRA. Sono altresi' a carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
              4.  L'onere  di  cui  al  comma 3,  lettera c), assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
              5.  L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere d)  ed e)  del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
              6.  L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
          i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni con decorrenza
          anteriore   al   1° gennaio   1989   e  delle  pensioni  di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria, tenendo anche conto
          degli   eventuali   apporti  di  solidarieta'  delle  altre
          gestioni.
              7.  Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
              8.  Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di  integrazione  salariale straordinaria e dei trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
              -  Si  riporta il testo del comma 34 dell'art. 59 della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
          (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
              "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera c),  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici  liquidati  anteriormente al 1° gennaio 1989,
          e'  incrementato  della  somma  di  lire 6.000 miliardi con
          effetto  dall'anno  1998,  a titolo di concorso dello Stato
          all'onere   pensionistico   derivante   dalle  pensioni  di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore  della  legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
          assegnata   per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
          artigiani  e  per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
          attivita'  commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
          criteri  di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
          decorrere   dall'anno  1998,  in  attuazione  dell'art.  3,
          comma 2,   della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  con  il
          procedimento  di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
          all'ultimo   consuntivo   approvato,   sono   definite   le
          percentuali  di  riparto,  fra le gestioni interessate, del
          predetto   importo   al   netto   della   richiamata  somma
          aggiuntiva.   Sono   escluse   da   tale   procedimento  di
          ripartizione  le quote dell'importo assegnato alla gestione
          speciale  minatori  e  all'Ente  nazionale di previdenza ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'   escluse   dal  predetto  procedimento  le  quote
          assegnate  alle  gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
          34  della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno  1997,  in  misura  proporzionale  al complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge  finanziaria,  ai  sensi dell'art. 37, comma 5, della
          legge  9 marzo  1989,  n. 88, e successive modificazioni, e
          annualmente  adeguato  secondo i medesimi criteri. Resta in
          ogni  caso  confermato  che per il pagamento delle pensioni
          I.N.P.S.  sono  autorizzate,  ove occorra, anticipazioni di
          tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino alla concorrenza
          degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
          conto  dell'I.N.P.S.  e  che  le  stesse sono da intendersi
          senza oneri di interessi.".
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  e successive modificazioni (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              "Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale .
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).
              Quando  la  conferenza  e'  convocata  ad  istanza  del
          concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto
          di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
              -   La   legge   27 dicembre   2006,   n.  296  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299, supplemento ordinario.
              -  La  legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro   e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e  la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro  e  previdenza sociale" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301.
              -  Per  il  riferimento  all'art.  37 della gia' citata
          legge n. 88 del 1989, vedasi in nota precedente.
              -  Si  riporta  il testo del comma 11 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              "11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo
          familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) i   livelli  di  reddito  e  gli  importi  annuali
          dell'assegno  per  il  nucleo familiare, con riferimento ai
          nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio
          minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche'
          ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio
          minore  in  cui non siano presenti componenti inabili, sono
          rideterminati  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007 secondo la
          Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti
          importi   annuali,  sono  elaborate  a  cura  dell'Istituto
          nazionale   della  previdenza  sociale  (INPS)  le  tabelle
          contenenti  gli  importi mensili, giornalieri, settimanali,
          quattordicinali e quindicinali della prestazione;
                b) a  decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli
          assegni  per  tutte  le altre tipologie di nuclei familiari
          con figli sono rivalutati del 15 per cento;
                c) i  livelli  di reddito e gli importi degli assegni
          per  i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonche'
          quelli   per   i   nuclei   senza   figli   possono  essere
          ulteriormente  rimodulati secondo criteri analoghi a quelli
          indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del
          Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  della  solidarieta'  sociale  e  con  il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, anche con riferimento alla
          coerenza   del   sostegno  dei  redditi  disponibili  delle
          famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
          dalle  detrazioni  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche;
                d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli
          o  equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini
          della  determinazione  dell'assegno  rilevano  al  pari dei
          figli  minori  anche  i  figli  di eta' superiore a 18 anni
          compiuti  e inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o
          apprendisti;
                e) restano  fermi  i  criteri  di  rivalutazione  dei
          livelli  di  reddito familiare di cui all'art. 2, comma 12,
          del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n. 153, che
          trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.".
              -  Si riporta il testo del comma 1167 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              "1167.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 13, comma 2,
          lettera a),   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n.  80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione
          in pagamento dal 1° gennaio 2007.".
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 247 del 2007:
              "Art.   1.  - 1.  La  Tabella  A  allegata  alla  legge
          23 agosto  2004,  n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B
          contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.
              2.  All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                a) il comma 6 e' cosi' modificato:
                  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
                    "a) il   diritto  per  l'accesso  al  trattamento
          pensionistico  di  anzianita' per i lavoratori dipendenti e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni";
                  2)  alla  lettera b), il numero 2 e' sostituito dal
          seguente:
                "2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30 giugno  2009,  nella  Tabella  A  allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge";
                  3)  l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito
          dal  seguente:  "Per il personale del comparto scuola resta
          fermo,  ai  fini dell'accesso al trattamento pensionistico,
          che  la  cessazione  dal  servizio ha effetto dalla data di
          inizio  dell'anno  scolastico  e accademico, con decorrenza
          dalla  stessa  data  del relativo trattamento economico nel
          caso   di  prevista  maturazione  dei  requisiti  entro  il
          31 dicembre  dell'anno  avendo  come riferimento per l'anno
          2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
                b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
              "7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il
          31 dicembre   dell'anno  2012,  puo'  essere  stabilito  il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di  somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
          eta'  anagrafica  minima  indicato dal 2013 nella Tabella B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica  verifica  da  effettuarsi, entro il 30 settembre
          2012,  sugli  effetti  finanziari derivanti dalle modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse  che  gli  stessi effetti finanziari conseguenti
          dall'applicazione  della Tabella B siano tali da assicurare
          quelli  programmati con riferimento ai requisiti di accesso
          al  pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
          Tabella B";
                c) al   comma 8,   le  parole:  "1 marzo  2004"  sono
          sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007";
                d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
              "18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
          anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della  presente  legge continuano ad applicarsi, nei limiti
          del  numero  di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
          legge  23 luglio  1991, n. 223, e successive modificazioni,
          sulla  base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
          15 luglio   2007,   che   maturano   i   requisiti  per  il
          pensionamento  di  anzianita' entro il periodo di fruizione
          dell'indennita'  di  mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e
          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
                e) il comma 19 e' cosi' modificato:
                  1)  le  parole:  "10.000  domande di pensione" sono
          sostituite dalle seguenti: "15.000 domande di pensione";
                  2)  le  parole:  "di cui al comma 18" ove ricorrono
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  ai commi 18 e
          18-bis.".
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi 25,  26,  27 e 71
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 247 del 2007:
              "25.  Per  i trattamenti di disoccupazione in pagamento
          dal  1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
          disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'art. 19,
          primo  comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio
          1939,  n.  1272,  e  successive modificazioni, e' elevata a
          otto  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
          cinquanta  anni  e  a  dodici  mesi per i soggetti con eta'
          anagrafica   pari   o   superiore   a  cinquanta  anni.  E'
          riconosciuta   la  contribuzione  figurativa  per  l'intero
          periodo  di  percezione  del trattamento nel limite massimo
          delle   durate  legali  previste  dal  presente  comma.  La
          percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della
          predetta  indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
          sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
          mesi  e  al  40  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Gli
          incrementi  di  misura  e  di  durata  di  cui  al presente
          comma non  si  applicano  ai  trattamenti di disoccupazione
          agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria
          con  requisiti  ridotti  di  cui  all'art.  7, comma 3, del
          decreto-legge   21 marzo   1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   20 maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda e offerta di lavoro.".
              "26.  Per  i trattamenti di disoccupazione non agricola
          in   pagamento   dal  1° gennaio  2008  la  percentuale  di
          commisurazione  alla retribuzione dell'indennita' ordinaria
          con  requisiti  ridotti  di  cui  all'art.  7, comma 3, del
          decreto-legge   21 marzo   1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20 maggio  1988,  n.  160, e'
          rideterminata  al  35 per cento per i primi 120 giorni e al
          40  per  cento per i successivi giorni fino a un massimo di
          180   giorni.   Per  i  medesimi  trattamenti,  il  diritto
          all'indennita'  spetta  per  un  numero  di giornate pari a
          quelle  lavorate  nell'anno stesso e comunque non superiore
          alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
          di  trattamento  di  disoccupazione eventualmente goduto, e
          quello delle giornate di lavoro prestate.".
              "27.  Con  effetto  dal  1° gennaio  di ciascun anno, a
          partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
          secondo  comma dell'art.  1  della legge 13 agosto 1980, n.
          427,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
          determinati  nella  misura  del  100 per cento dell'aumento
          derivante  dalla  variazione  annuale dell'indice ISTAT dei
          prezzi  al  consumo  per  le  famiglie degli operai e degli
          impiegati.".
              "71.  A  decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di
          cui  all'art. 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, e' soppresso.".
              -  Si  riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              "200.  Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito
          e  gli  importi  degli  assegni  per i nuclei familiari con
          almeno  un  componente inabile e per i nuclei orfanili sono
          rideterminati  secondo  criteri  analoghi a quelli indicati
          all'art.  1,  comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  con decreto interministeriale del Ministro
          delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
          solidarieta'  sociale  e  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  anche  con  riferimento  alla coerenza del
          sostegno  dei redditi disponibili delle famiglie risultante
          dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, da
          emanare  entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
          6 agosto 2008, n. 133:
              "Art.  19 (Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
          e  redditi di lavoro). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
          le    pensioni    dirette    di    anzianita'    a   carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive  ed  esclusive  della  medesima sono totalmente
          cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
          decorrere  dalla  medesima data di cui al primo periodo del
          presente  comma sono totalmente cumulabili con i redditi da
          lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite
          nel  regime  contributivo  in via anticipata rispetto ai 65
          anni  per  gli  uomini  e  ai 60 anni per le donne a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della
          gestione  separata di cui all'art. 1, comma 26, della legge
          8 agosto  1995,  n. 335, a condizione che il soggetto abbia
          maturato  i  requisiti di cui all'art. 1, commi 6 e 7 della
          legge  23 agosto  2004, n. 243 e successive modificazioni e
          integrazioni  fermo restando il regime delle decorrenze dei
          trattamenti   disciplinato   dall'art.  1,  comma 6,  della
          predetta  legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
          data    di    cui    al    primo   periodo   del   presente
          comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con
          il sistema contributivo:
                a) sono  interamente  cumulabili  con  i  redditi  da
          lavoro  autonomo  e  dipendente  le  pensioni  di vecchiaia
          anticipate  liquidate  con  anzianita'  contributiva pari o
          superiore a 40 anni;
                b) sono  interamente  cumulabili  con  i  redditi  da
          lavoro  autonomo  e  dipendente  le  pensioni  di vecchiaia
          liquidate  a  soggetti  con eta' pari o superiore a 65 anni
          per gli uomini e 60 anni per le donne.
              2. I  commi 21  e  22  dell'art. 1 della legge 8 agosto
          1995, n. 335, sono soppressi.
              3. Restano  ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
          758.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              "Art.  130  (Trasferimenti  di competenze relative agli
          invalidi  civili).  -  1.  A  decorrere  dal centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e  indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
          agli  invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
          gestione   istituito   presso  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS).
              2.  Le  funzioni  di  concessione dei nuovi trattamenti
          economici  a  favore  degli invalidi civili sono trasferite
          alle   regioni,  che,  secondo  il  criterio  di  integrale
          copertura,  provvedono  con  risorse proprie alla eventuale
          concessione   di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
          determinati  con legge dello Stato, per tutto il territorio
          nazionale.
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei  benefici  economici,  di  cui  all'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei  servizi,  attivati  a  decorrere dal termine di cui al
          comma 1  del  presente  articolo, la legittimazione passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze  concesse  dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
          negli  altri  casi,  anche  relativamente  a  provvedimenti
          concessori  antecedenti  al  termine  di  cui  al  medesimo
          comma 1.
              4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
          ammesso   ricorso   amministrativo,  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia di pensione sociale, ferma restante la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.".
              -  Per  il  riferimento  all'art.  37 della gia' citata
          legge n. 88 del 1989 vedasi in nota precedente.
              -  Si  riporta  il  comma 1  dell'art.  48  del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              "1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle  amministrazioni  dello  Stato  di  cui all'arti. 40,
          comma 3.".
              -  Si  riporta il testo del comma 143 e 144 dell'art. 3
          della gia' citata legge n. 244 del 2007:
              "143.   Per   il  biennio  2008-2009,  in  applicazione
          dell'art.  48,  comma 1,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
          per    la    contrattazione   collettiva   nazionale   sono
          quantificati  complessivamente  in  240 milioni di euro per
          l'anno  2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009.".
              "144.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  117 milioni di euro per l'anno 2008 e
          in  229  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2009 con
          specifica  destinazione,  rispettivamente, di 78 milioni di
          euro  e  116  milioni  di euro per il personale delle Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195.".
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
          "Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle  Forze armate" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
              -  Per il riferimento al decreto legislativo n. 446 del
          1997 vedasi in nota precedente.
              - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 11 della gia'
          citata legge n. 468 del 1978 vedasi in nota precedente.
              -  Si  riporta il testo del comma 146 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              "146.  Per  il personale dipendente da amministrazioni,
          istituzioni  ed  enti pubblici diversi dall'amministrazione
          statale,  gli  oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
          il  biennio  2008-2009  sono  posti a carico dei rispettivi
          bilanci   ai  sensi  dell'art.  48,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165. Per il personale delle
          universita', incluso quello di cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri
          di  cui  al  presente  comma sono  inclusi nel fondo di cui
          all'art.  2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti
          di  indirizzo  previsti  dall'art. 47, comma 1, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, i comitati di settore
          provvedono  alla  quantificazione  delle  relative risorse,
          attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici,
          di  determinazione  degli  oneri, previsti per il personale
          delle  amministrazioni  dello  Stato di cui al comma 131. A
          tal  fine,  i  comitati  di  settore  si avvalgono dei dati
          disponibili  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede
          di  rilevazione  annuale  dei dati concernenti il personale
          dipendente.".
              -  Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              "2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.".
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              "2.  Per  le  altre pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
          i medesimi parametri di cui al comma 1.".
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              "1.  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione collettiva
          nazionale  sono deliberati dai comitati di settore prima di
          ogni  rinnovo  contrattuale  e  negli  altri casi in cui e'
          richiesta  una  attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di
          indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
          sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci giorni, puo'
          esprimere  le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli
          aspetti  riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee di
          politica economica e finanziaria nazionale.".
              -  Si  riporta  il  testo del comma 10 dell'art. 63 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112 del 2008 (Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          le  perequazione tributaria), converito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agoto 2008, n. 133:
              "10. Al   fine   di  garantire  le  necessarie  risorse
          finanziarie  a  carico  del bilancio dello Stato occorrenti
          per  i  rinnovi  contrattuali e gli adeguamenti retributivi
          del  personale  delle  amministrazioni  statali nonche' per
          l'attuazione  delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
          interventi   strutturali   di  politica  economica  di  cui
          all'art.  10,  comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
          n.   282,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre  2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
          milioni  di  euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
          per  gli  anni  2009  e  2010  e di 2.310 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2011.  Il  predetto Fondo e' altresi'
          incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
          sulla   quota   delle   maggiori  entrate  derivanti  dalle
          modifiche  normative  previste  dagli  articoli 81 e 82 del
          presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
          per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
          milioni  di  euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
          l'anno  2011  e  25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2012.  La dotazione del fondo per interventi strutturali di
          politica  economica,  di  cui  all'art.  10,  comma 5,  del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004, n. 307, e'
          ulteriormente  incrementata  di  330  milioni  di  euro per
          l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
          2011.".
              -  Si  riporta  il  testo del comma 17 dell'art. 61 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112 del 2008 (Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          le  perequazione tributaria), converito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agoto 2008, n. 133:
              "17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
          maggiori   entrate   di   cui  al  presente  articolo,  con
          esclusione  di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
          annualmente  dagli  enti  e dalle amministrazioni dotati di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  La  disposizione  di  cui al primo
          periodo  non si applica agli enti territoriali e agli enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  del Servizio sanitario nazionale. Le somme
          versate  ai  sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
          apposito  fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
          del  fondo  e'  stabilita  in  200  milioni di euro annui a
          decorrere   dall'anno   2009;   la  predetta  dotazione  e'
          incrementata  con le somme riassegnate ai sensi del periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  una  quota  del fondo di cui al terzo periodo puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso  pubblico,  inclusa  l'assunzione  di personale in
          deroga  ai  limiti  stabiliti dalla legislazione vigente ai
          sensi  e  nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa  delle  amministrazioni  indicate nell'art. 67,
          comma 5,    ovvero    delle   amministrazioni   interessate
          dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
          alla  tutela  della  sicurezza  pubblica sono ripartite con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le unita'
          previsionali  di  base  interessate.  La  quota  del  fondo
          eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
          alle  predette  finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
          costituisce economia di bilancio.".
              -  Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 67 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112 del 2008 (Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          le  perequazione tributaria), converito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agoto 2008, n. 133:
              "2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
          della  materia  concernente  la  disciplina del trattamento
          economico  accessorio,  ai  sensi  dell'art. 45 del decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165, rivolta a definire una
          piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
          prestazioni  lavorative  e allo svolgimento di attivita' di
          rilevanza  istituzionale che richiedono particolare impegno
          e  responsabilita',  tutte le disposizioni speciali, di cui
          all'allegato  B,  che prevedono risorse aggiuntive a favore
          dei   fondi   per  il  finanziamento  della  contrattazione
          integrativa    delle    Amministrazioni    statali,    sono
          disapplicate.".
              "5. Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 1, va
          ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
          contrattazione  integrativa delle Amministrazioni di cui al
          comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
          Conseguentemente  il  comma 189,  dell'art.  1  della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266  e'  cosi'  sostituito: "189. A
          decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi
          per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
          amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse le
          Agenzie  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti pubblici non economici, inclusi
          gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70,
          comma 4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          delle  universita',  determinato  ai sensi delle rispettive
          normative  contrattuali,  non puo' eccedere quello previsto
          per  l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
          di  cui  all'art.  48,  comma 6,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e,  ove  previsto,  all'art. 39,
          comma 3-ter,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni ridotto del 10 per cento.".
              -  Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi 1,  1-bis e 1-ter
          dell'art.  3 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del
          2001:
              "1.  In  deroga  all'art.  2,  commi 2  e  3, rimangono
          disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
          ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
          procuratori  dello  Stato, il personale militare e le Forze
          di   polizia   di   Stato,   il  personale  della  carriera
          diplomatica   e   della   carriera  prefettizia  nonche'  i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  17 luglio  1947, n. 691, e
          dalle   leggi   4 giugno   1985,   n.   281,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis.  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di  impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale,
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi il
          personale  volontario  previsto  dal  regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362,  e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
          regime  di  diritto  pubblico secondo autonome disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter.  In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.".
              - Per il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia' citato
          decreto   legislativo  n.  165  del  2001  vedasi  in  nota
          precedente.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7  dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno  dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 68 della
          legge  17 maggio  1999,  n. 144, e successive modificazioni
          (Misure  in  materia di investimenti, delega al Governo per
          il   riordino   degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il  riordino  degli  enti  previdenziali),  come  da ultimo
          rideterminata  dall'art.  1,  comma 10,  del  decreto-legge
          6 marzo  2006,  n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2006, n. 127:
              "4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al
          comma 1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla
          legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia  di
          formazione  professionale), come rideterminato dall'art. 9,
          comma 5,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236:
              "Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo precedente,  e'  istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.   20  del  decreto-legge  2 marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I   due   terzi   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'aumento    contribuitivo    di   cui   al   precedente
          comma affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento
          delle  somme  dovute  al  Fondo e' effettuato dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale  con  periodicita'
          trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  "Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  numero  71/66/CEE del
          1° febbraio  1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
          del 20 dicembre 1977.".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 31 del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
          e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
          ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, a
          norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53):
              "3.  I  commi 1  e 2 dell'art. 68 della legge 17 maggio
          1999,  n. 144, sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti
          per  l'obbligo  formativo  dal comma 4 del predetto art. 68
          sono  destinati  all'assolvimento del diritto-dovere, anche
          nell'esercizio   dell'apprendistato,   di  cui  al  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76.".
              - Si  riporta  il  testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7
          della  legge  23 luglio  1991,  n. 223 (Norme in materia di
          cassa     integrazione,     mobilita',    trattamenti    di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro):
              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta
          per cento.
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307:
              "5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
              - Si  riporta  il  testo  del comma 658-bis dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  296  del  2006,  introdotto
          dall'art.  7-bis  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
          (Interventi  urgenti  in materia economico-finanziaria, per
          lo  sviluppo  e  l'equita'  sociale),  introdotto dall'art.
          7-bis   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,   n.  159,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          2007, n. 222, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "658-bis.  Nei  casi  in  cui la regione o la provincia
          autonoma  non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa
          determinato in applicazione del patto di stabilita' interno
          e  lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia
          superiore  alle  spese  in  conto  capitale  per interventi
          cofinanziati   correlati   ai   finanziamenti   dell'Unione
          europea,   con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento
          nazionale,  non  si  applicano  le sanzioni previste per il
          mancato rispetto del patto di stabilita'.".
              - Si  riporta  il testo del comma 703 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "703.  Per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, a
          valere  sul  fondo  ordinario  di cui all'art. 34, comma 1,
          lettera a),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,  sono  disposti  i  seguenti  interventi  di  cui 37,5
          milioni  di  euro  destinati  a  compensare gli effetti sul
          fabbisogno   e  sull'indebitamento  netto  derivanti  dalle
          disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
                a) fino  ad  un  importo complessivo di 45 milioni di
          euro,  il  contributo  ordinario, al lordo della detrazione
          derivante     dall'attribuzione    di    una    quota    di
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche,  e' incrementato in misura pari al 30 per
          cento  per  i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
          nei   quali   il  rapporto  tra  la  popolazione  residente
          ultrasessantacinquenne    e    la   popolazione   residente
          complessiva  e'  superiore  al  25  per  cento, secondo gli
          ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
          maggiore  assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di
          natura   sociale   e   socio-assistenziale.   In   caso  di
          insufficienza   del  predetto  importo,  il  contributo  e'
          proporzionalmente ridotto;
                b) fino  ad  un  importo complessivo di 81 milioni di
          euro,  il  contributo  ordinario, al lordo della detrazione
          derivante     dall'attribuzione    di    una    quota    di
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche,  e' incrementato in misura pari al 30 per
          cento  per  i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
          nei  quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
          inferiore   a   cinque  anni  e  la  popolazione  residente
          complessiva  e'  superiore  al  4,5  per cento, secondo gli
          ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
          maggiore  assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di
          natura  sociale.  In  caso  di  insufficienza  del predetto
          importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto;
                c) ai   comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000
          abitanti,  e'  concesso un ulteriore contributo, fino ad un
          importo  complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime
          finalita'  dei  contributi  a  valere  sul  fondo nazionale
          ordinario per gli investimenti;
                d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo
          complessivo   di  20  milioni  di  euro,  da  ripartire  in
          proporzione   alla   popolazione   residente   nelle   zone
          montane.".
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   77-bis   del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 agosto  2008, n. 133, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti
          locali).  -  1. Ai  fini della tutela dell'unita' economica
          della  Repubblica,  le  province e i comuni con popolazione
          superiore  a  5.000  abitanti concorrono alla realizzazione
          degli   obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio
          2009-2011  con  il  rispetto  delle  disposizioni di cui ai
          commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
          coordinamento   della   finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117,  terzo  comma,  e  119,  secondo comma, della
          Costituzione.
              2. La  manovra  finanziaria  e'  fissata  in termini di
          riduzione  del  saldo  tendenziale di comparto per ciascuno
          degli anni 2009, 2010 e 2011.
              3. Ai   fini   della   determinazione  dello  specifico
          obiettivo  di saldo finanziario, le province e i comuni con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti applicano al saldo
          dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
          sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
                a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
          l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
          termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
                  1) per  le  province: 17 per cento per l'anno 2009,
          62  per  cento  per  l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno
          2011;
                  2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997
          per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
                b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
          l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
          termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
                  1) per  le  province: 10 per cento per l'anno 2009,
          10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
                  2) per  i  comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10
          per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
                c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
          per  l'anno  2007  e  presenta  un saldo per lo stesso anno
          2007,   in   termini  di  competenza  mista,  positivo,  le
          percentuali sono:
                  1) per  le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0
          per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
                  2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
                d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
          per  l'anno  2007  e  presenta  un saldo per lo stesso anno
          2007,   in   termini  di  competenza  mista,  negativo,  le
          percentuali sono:
                  1) per  le  province: 22 per cento per l'anno 2009,
          80  per  cento  per  l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno
          2011;
                  2) per  i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110
          per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
              4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
          per   frazione  di  anno,  l'organo  consiliare  era  stato
          commissariato  ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   e  successive
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
          interno  le  stesse  regole  degli  enti di cui al comma 3,
          lettera b), del presente articolo.
              5. Il  saldo  finanziario  tra  entrate  finali e spese
          finali   calcolato   in  termini  di  competenza  mista  e'
          costituito  dalla  somma algebrica degli importi risultanti
          dalla  differenza  tra accertamenti e impegni, per la parte
          corrente,  e  dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
          la   parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle  entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti.
              6. Gli  enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
          conseguire,  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
          saldo  finanziario  in  termini  di competenza mista almeno
          pari  al  corrispondente  saldo finanziario dell'anno 2007,
          quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
          risultante  dall'applicazione  delle  percentuali  indicate
          nelle stesse lettere a) e d).
              7. Gli  enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
          conseguire,  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
          saldo  finanziario  in  termini  di competenza mista almeno
          pari  al  corrispondente  saldo finanziario dell'anno 2007,
          quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
          risultante  dall'applicazione  delle  percentuali  indicate
          nelle stesse lettere b) e c).
              7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
          considerate   le  risorse  provenienti  dallo  Stato  e  le
          relative  spese  di  parte  corrente  e  in  conto capitale
          sostenute  dalle  province  e  dai  comuni per l'attuazione
          delle  ordinanze  emanate  dal Presidente del Consiglio dei
          ministri   a   seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza.  L'esclusione  delle  spese  opera anche se esse
          sono   effettuate   in   piu'   anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse.
              7-ter.   Le   province   e  i  comuni  che  beneficiano
          dell'esclusione   di  cui  al  comma 7-bis  sono  tenuti  a
          presentare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          Dipartimento   della   protezione  civile,  entro  il  mese
          di gennaio   dell'anno  successivo,  l'elenco  delle  spese
          escluse  dal  patto  di stabilita' interno, ripartite nella
          parte corrente e nella parte in conto capitale.
              8. Le  risorse  originate  dalla  cessione  di azioni o
          quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
          locali  nonche'  quelle  derivanti  dalla distribuzione dei
          dividendi  determinati da operazioni straordinarie poste in
          essere  dalle predette societa', qualora quotate in mercati
          regolamentati,  e  le  risorse  relative  alla  vendita del
          patrimonio  immobiliare  non  sono  conteggiate  nella base
          assunta  a  riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
          obiettivi  e  dei  saldi utili per il rispetto del patto di
          stabilita'  interno,  se  destinate  alla  realizzazione di
          investimenti o alla riduzione del debito.
              9. Per   l'anno  2009,  nel  caso  in  cui  l'incidenza
          percentuale  dell'importo  di  cui  al  comma 3, lettere a)
          e d),  sull'importo  delle  spese finali dell'anno 2007, al
          netto  delle  concessioni  di crediti, risulti per i comuni
          superiore  al 20 per cento, il comune deve considerare come
          obiettivo   del   patto  di  stabilita'  interno  l'importo
          corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
              10. Al  fine  di ricondurre la dinamica di crescita del
          debito  in  coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
          le  province  e  i  comuni  soggetti al patto di stabilita'
          interno  possono  aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
          consistenza  del  proprio  debito  al 31 dicembre dell'anno
          precedente   in   misura  non  superiore  alla  percentuale
          annualmente   determinata,   con   proiezione  triennale  e
          separatamente  tra  i comuni e le province, con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sulla base degli
          obiettivi   programmatici   indicati   nei   Documenti   di
          programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
          di  indebitamento  stabilito  dall'art. 204 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, e successive
          modificazioni.
              11. Nel  caso  in cui la provincia o il comune soggetto
          al   patto   di  stabilita'  interno  registri  per  l'anno
          precedente  un  rapporto  percentuale  tra  la  consistenza
          complessiva  del  proprio  debito e il totale delle entrate
          correnti,  al  netto dei trasferimenti statali e regionali,
          superiore  alla misura determinata con decreto del Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed autonomie locali, la percentuale di cui al
          comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e'
          aggiornato con cadenza triennale.
              12. Il  bilancio  di  previsione  degli  enti locali ai
          quali  si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
          interno  deve  essere approvato iscrivendo le previsioni di
          entrata  e  spesa  di  parte  corrente  in misura tale che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
          concessioni  di  crediti,  sia  garantito il rispetto delle
          regole  che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
          enti   locali  sono  tenuti  ad  allegare  al  bilancio  di
          previsione  un  apposito prospetto contenente le previsioni
          di  competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
          del patto di stabilita' interno.
              13. Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  del patto di stabilita' interno, il rimborso per
          le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
          ogni  chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
          benzina.
              14. Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i   comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
          trasmettono  semestralmente  al  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale
          dello  Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
          riferimento,   utilizzando  il  sistema  web  appositamente
          previsto  per  il  patto di stabilita' interno nel sito web
          "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",     le     informazioni
          riguardanti  le  risultanze in termini di competenza mista,
          attraverso  un  prospetto  e  con le modalita' definiti con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
          definito    il    prospetto   dimostrativo   dell'obiettivo
          determinato  per  ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
          mancata   trasmissione  del  prospetto  dimostrativo  degli
          obiettivi  programmatici costituisce inadempimento al patto
          di  stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
          web  della  situazione  di  commissariamento  ai  sensi del
          comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto
          dal  primo periodo del presente comma, determina per l'ente
          inadempiente  l'assoggettamento  alle  regole  del patto di
          stabilita' interno.
              15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del  31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
          al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale dello Stato, una certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante legale e dal
          responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
          e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
          La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
          termine  perentorio  del 31 marzo costituisce inadempimento
          al  patto  di  stabilita'  interno.  Nel  caso  in  cui  la
          certificazione,  sebbene  trasmessa  in ritardo, attesti il
          rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
          al  comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
          dell'art. 76.
              16. Qualora  dai  conti  della  tesoreria statale degli
          enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
          impegni  in  materia  di  obiettivi  di  debito assunti con
          l'Unione   europea,   il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentita  la  Conferenza Stato citta' ed autonomie
          locali,   adotta   adeguate   misure  di  contenimento  dei
          prelevamenti.
              17. Gli  enti  istituiti  negli  anni  2007 e 2008 sono
          soggetti  alle  regole  del  patto  di  stabilita' interno,
          rispettivamente,  dagli  anni  2010 e 2011 assumendo, quale
          base  di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
          rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
              18. Gli  enti  locali  commissariati ai sensi dell'art.
          143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  sono  soggetti  alle  regole  del patto di stabilita'
          interno  dall'anno  successivo  a  quello  della rielezione
          degli organi istituzionali.
              19. Le  informazioni  previste  dai  commi 14 e 15 sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della   Repubblica,   nonche'  dell'Unione  delle  province
          d'Italia  (UPI)  e  dell'Associazione  nazionale dei comuni
          italiani  (ANCI)  da  parte  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  secondo  modalita' e contenuti individuati
          tramite apposite convenzioni.
              20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno  relativo  agli  anni  2008-2011,  alla provincia o
          comune  inadempiente  sono ridotti per un importo pari alla
          differenza,  se  positiva,  tra il saldo programmatico e il
          saldo  reale,  e comunque per un importo non superiore al 5
          per  cento,  i  contributi  ordinari  dovuti  dal Ministero
          dell'interno   per   l'anno   successivo.  Inoltre,  l'ente
          inadempiente   non  puo',  nell'anno  successivo  a  quello
          dell'inadempienza:
                a) impegnare   spese  correnti  in  misura  superiore
          all'importo   annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
          effettuati nell'ultimo triennio;
                b) ricorrere  all'indebitamento per gli investimenti.
          I  mutui  e  i  prestiti obbligazionari posti in essere con
          istituzioni  creditizie  o finanziarie per il finanziamento
          degli  investimenti  devono  essere  corredati  da apposita
          attestazione,   da   cui  risulti  il  conseguimento  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione.
              21. Restano altresi ferme, per gli enti inadempienti al
          patto  di  stabilita'  interno,  le disposizioni recate dal
          comma 4 dell'art. 76.
              21-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto di
          stabilita'   interno   per  l'anno  2008  relativamente  ai
          pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
          limiti  delle  disponibilita'  di cassa a fronte di impegni
          regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, e successive
          modificazioni,  entro  la  data  di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, le disposizioni
          di  cui  ai  commi 20  e  21  del  presente articolo non si
          applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di
          stabilita'  interno  nel  triennio  2005-2007  e  che hanno
          registrato  nell'anno  2008  impegni per spesa corrente, al
          netto   delle   spese   per  adeguamenti  contrattuali  del
          personale  dipendente, compreso il segretario comunale, per
          un  ammontare  non  superiore a quello medio corrispondente
          del triennio 2005-2007.
              22. Le  misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
          concorrono  al  perseguimento degli obiettivi assegnati per
          l'anno in cui le misure vengono attuate.
              23. Qualora  venga conseguito l'obiettivo programmatico
          assegnato  al  settore  locale,  le  province  e  i  comuni
          virtuosi   possono,   nell'anno   successivo  a  quello  di
          riferimento,  escludere  dal  computo  del  saldo di cui al
          comma 15  un importo pari al 70 per cento della differenza,
          registrata   nell'anno   di   riferimento,   tra  il  saldo
          conseguito  dagli  enti inadempienti al patto di stabilita'
          interno   e   l'obiettivo   programmatico   assegnato.   La
          virtuosita'   degli   enti  e'  determinata  attraverso  la
          valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
          indicatori   economico-strutturali   di  cui  al  comma 24.
          L'assegnazione  a ciascun ente dell'importo da escludere e'
          determinata mediante una funzione lineare della distanza di
          ciascun  ente  virtuoso  dal  valore medio degli indicatori
          individuato  per classe demografica. Le classi demografiche
          considerate sono:
                a) per le province:
                  1) province   con   popolazione   fino   a  400.000
          abitanti;
                  2) province  con  popolazione  superiore  a 400.000
          abitanti;
                b) per i comuni:
                  1) comuni  con popolazione superiore a 5.000 e fino
          a 50.000 abitanti;
                  2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino
          a 100.000 abitanti;
                  3) comuni   con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti.
              24. Gli  indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati
          a  misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e
          il grado di autonomia finanziaria degli enti.
              25. Per  le province l'indicatore per misurare il grado
          di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
          del federalismo fiscale.
              26. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
          con  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, sono
          definiti  i  due indicatori economico-strutturali di cui al
          comma 24  e i valori medi per fasce demografiche sulla base
          dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
          relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
          interno.  Con  lo stesso decreto sono definite le modalita'
          di   riparto  in  base  agli  indicatori.  Gli  importi  da
          escludere   dal   patto   sono   pubblicati  nel  sito  web
          "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"  del  Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
          l'applicazione  degli  indicatori  di  cui ai commi 23 e 24
          dovra'  tenere  conto,  oltre che delle fasce demografiche,
          anche  delle aree geografiche da individuare con il decreto
          di cui al presente comma.
              27. Resta  ferma  l'applicazione  di  quanto  stabilito
          dall'art.  1,  comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  introdotto  dall'art.  1,  comma 379, lettera i),
          della   legge   24 dicembre  2007,  n.  244,  in  relazione
          all'attivazione  di  un  nuovo  sistema di acquisizione dei
          dati di competenza finanziaria.
              28. Le  disposizioni  recate dal presente articolo sono
          aggiornate  anche  sulla base dei nuovi criteri adottati in
          sede  europea ai fini della verifica del rispetto del patto
          di stabilita' e crescita.
              29. Le   disposizioni  di  cui  ai  commi 10  e  11  si
          applicano  anche  ai  comuni  con  popolazione fino a 5.000
          abitanti.
              30. Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
          sino  all'attuazione  del federalismo fiscale se precedente
          all'anno  2011, la sospensione del potere degli enti locali
          di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
          aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
          ad  essi  attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  27 maggio  2008,  n.  93,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
          n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa
          sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
              31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          per   il   periodo   rispettivamente  previsto,  fino  alla
          definizione  dei  contenuti  del  nuovo patto di stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati.
              32. Ai  fini  dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del
          citato  decreto-legge  27 maggio  2008,  n.  93,  entro  il
          30 aprile   2009,   i   comuni   trasmettono  al  Ministero
          dell'interno   la   certificazione   del   mancato  gettito
          accertato,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto del
          medesimo Ministero.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 77-ter del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
          e  delle  province  autonome).  -  1. Ai  fini della tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica,  le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano concorrono alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio  2009-2011  con  il rispetto delle disposizioni di
          cui   ai  commi da  2  a  19,  che  costituiscono  principi
          fondamentali  del  coordinamento  della finanza pubblica ai
          sensi  degli  articoli 117,  terzo  comma,  e  119, secondo
          comma, della Costituzione.
              2. Continua  ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
          di cui all'art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296.
              3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
          al  comma 2,  per  gli  anni  2009-2011, il complesso delle
          spese  finali  di  ciascuna  regione  a  statuto ordinario,
          determinato   ai   sensi   del  comma 4,  non  puo'  essere
          superiore,  per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
          spese   finali   determinate   sulla   base  dell'obiettivo
          programmatico  per  l'anno  2008  diminuito  dello  0,6 per
          cento,  e  per  gli  anni  2010  e  2011,  non  puo' essere
          rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
          spese  finali  dell'anno precedente, calcolato assumendo il
          pieno  rispetto  del patto di stabilita' interno, aumentato
          dell'1,0  per  cento  per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
          per  cento  per  l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
          l'anno   2008   e'   quello   risultante  dall'applicazione
          dell'art.  1,  comma 657,  della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.
              4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
          somma  delle  spese correnti ed in conto capitale, al netto
          delle:
                a) spese  per la sanita', cui si applica la specifica
          disciplina di settore;
                b) spese per la concessione di crediti.
              5. Le  spese  finali sono determinate sia in termini di
          competenza sia in termini di cassa.
              5-bis.  A  decorrere  dall'anno 2008, le spese in conto
          capitale   per   interventi   cofinanziati   correlati   ai
          finanziamenti  dell'Unione  europea,  con  esclusione delle
          quote  di  finanziamento  statale  e  regionale,  non  sono
          computate  nella  base di calcolo e nei risultati del patto
          di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
          autonome.
              5-ter.  Nei  casi  in  cui  l'Unione  europea riconosca
          importi    inferiori   a   quelli   considerati   ai   fini
          dell'applicazione   di  quanto  previsto  dal  comma 5-bis,
          l'importo  corrispondente  alle  spese  non riconosciute e'
          incluso  tra  le  spese  del  patto  di  stabilita' interno
          relativo   all'anno   in   cui  e'  comunicato  il  mancato
          riconoscimento.   Ove   la   comunicazione  sia  effettuata
          nell'ultimo   quadrimestre,   il   recupero   puo'   essere
          conseguito anche nell'anno successivo.
              6. Per  gli  esercizi  2009,  2010 e 2011, le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano  concordano,  entro  il 31 dicembre di ciascun anno
          precedente,  con  il Ministro dell'economia e delle finanze
          il  livello  complessivo  delle  spese  correnti e in conto
          capitale,  nonche'  dei relativi pagamenti, in coerenza con
          gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
          a   tale   fine,   entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno
          precedente,  il  presidente dell'ente trasmette la proposta
          di  accordo  al  Ministro dell'economia e delle finanze. In
          caso  di  mancato  accordo  si  applicano  le  disposizioni
          stabilite  per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
          locali  dei  rispettivi territori provvedono alle finalita'
          correlate  al  patto  di  stabilita'  interno  le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  esercitando  le competenze alle stesse attribuite
          dai  rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
          di  attuazione.  Qualora  le  predette  regioni  e province
          autonome  non  provvedano  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno  precedente,  si  applicano,  per  gli enti locali dei
          rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste  per gli
          altri  enti  locali  in  materia  di  patto  di  stabilita'
          interno.
              7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano concorrono al riequilibrio della
          finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
          anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
          bilancio  dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
          di   funzioni  statali,  attraverso  l'emanazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dai rispettivi statuti, di specifiche
          norme  di  attuazione  statutaria; tali norme di attuazione
          precisano  le  modalita'  e  l'entita'  dei risparmi per il
          bilancio  dello  Stato  da  ottenere  in  modo permanente o
          comunque per annualita' definite.
              8. Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui
          al   comma 2,   le  norme  di  attuazione  devono  altresi'
          prevedere  le disposizioni per assicurare in via permanente
          il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
          dalle  leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
          e   l'ordinamento   della  finanza  regionale  previsto  da
          ciascuno   statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
          attuazione.
              9. Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui
          al  comma 2  si  procede, anche nei confronti di una sola o
          piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
          stabilita'  interno  e  l'anno  di prima applicazione delle
          regole.  Le  nuove  regole devono comunque tenere conto del
          saldo  in termini di competenza mista calcolato quale somma
          algebrica  degli  importi  risultanti  dalla differenza tra
          accertamenti  e  impegni,  per  la  parte corrente, e dalla
          differenza  tra  incassi e pagamenti, per la parte in conto
          capitale.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  puo' essere
          assunto  a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
          saldo   finanziario   anche  prima  della  conclusione  del
          procedimento  e  della  approvazione  del  decreto previsto
          dall'art.  1,  comma 656,  della  legge  n.  296 del 2006 a
          condizione  che  la  sperimentazione  effettuata secondo le
          regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
          positivi  per  il raggiungimento degli obiettivi di finanza
          pubblica.
              10. Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le
          regole  del  patto  di stabilita' interno nei confronti dei
          loro  enti  ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
          ordinamento regionale o provinciale.
              11. Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi   riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica,  la
          regione,  sulla  base  di  criteri  stabiliti  in  sede  di
          consiglio  delle  autonomie  locali,  puo' adattare per gli
          enti  locali  del  proprio territorio le regole e i vincoli
          posti   dal   legislatore   nazionale,  in  relazione  alla
          diversita'  delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle
          regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
          determinato  in  applicazione dell'art. 77-bis per gli enti
          della  regione  e risultante dalla comunicazione effettuata
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della   Ragioneria   generale   dello  Stato  alla  regione
          interessata.
              12. Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
          e  le  province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          trenta  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
          utilizzando  il  sistema  web appositamente previsto per il
          patto      di      stabilita'      interno     nel     sito
          "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"      le     informazioni
          riguardanti  sia  la  gestione  di competenza sia quella di
          cassa,  attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
          con  decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del   patto  di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio  del  31 marzo  dell'anno successivo a quello di
          riferimento,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, una
          certificazione,   sottoscritta  dal  rappresentante  legale
          dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario
          secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'  definite dal
          decreto  di  cui al comma 12. La mancata trasmissione della
          certificazione  entro  il  termine  perentorio del 31 marzo
          costituisce  inadempimento  al patto di stabilita' interno.
          Nel  caso  in  cui  la certificazione, sebbene trasmessa in
          ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
          disposizioni  di  cui al comma 15 del presente articolo, ma
          si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
              14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
          speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
          previsto  dalle  norme  di attuazione statutaria emanate ai
          sensi  del  comma 8.  Fino  alla  emanazione delle predette
          norme  di  attuazione statutaria si provvede secondo quanto
          disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
              15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno  relativo  agli  anni  2008-2011  la  regione  o la
          provincia   autonoma   inadempiente   non   puo'  nell'anno
          successivo a quello dell'inadempienza:
                a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
          la  sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
          dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
                b) ricorrere  all'indebitamento per gli investimenti.
          I  mutui  e  i  prestiti obbligazionari posti in essere con
          istituzioni  creditizie  e finanziarie per il finanziamento
          degli  investimenti  devono  essere  corredati  da apposita
          attestazione   da   cui   risulti  il  conseguimento  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione.
              16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
          patto  di  stabilita'  interno  le  disposizioni recate dal
          comma 4 dell'art. 76.
              17. Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui
          all'art.  1,  comma 664,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  e  all'art.  6,  comma 1-bis, del decreto legislativo
          18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'art. 1, comma 675,
          della legge n. 296 del 2006.
              18. Le  disposizioni  recate dal presente articolo sono
          aggiornate  anche  sulla base dei nuovi criteri che vengono
          adottati  in  sede  europea  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto del patto di stabilita' e crescita.
              19. Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
          sino  all'attuazione  del federalismo fiscale se precedente
          all'anno  2011,  la sospensione del potere delle regioni di
          deliberare  aumenti  dei  tributi, delle addizionali, delle
          aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
          ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   27 maggio   2008,  n.  93,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
          n. 126.
              20. Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
          definizione  dei  contenuti  del  nuovo patto di stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre   2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
              "Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative   all'utilizzo   del  fondo  di  cui  al  presente
          articolo sono  trasmesse al Parlamento e di esse viene data
          formale comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo 3,   lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. ....
              12. ....
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          "de  minimis"  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di proventi"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7  dell'art. 6 del
          decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in
          materia  finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3 agosto  2007,  n. 127, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  il  Fondo  per  la valorizzazione e la promozione
          delle  aree  territoriali  svantaggiate  confinanti  con le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per
          l'anno  2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo
          sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro per i rapporti con le
          regioni,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le
          competenti  Commissioni  parlamentari.  Il Dipartimento per
          gli  affari  regionali  e  le  autonomie  locali provvede a
          finanziare   direttamente,   in  applicazione  dei  criteri
          stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 44 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
              "44.   Al   fine  di  sostenere  progetti  di  sviluppo
          economico  e  di integrazione delle aree montane negli assi
          di  comunicazione  interregionali,  il  Fondo  per  le aree
          svantaggiate  confinanti  con le regioni a statuto speciale
          di  cui  al  comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 2 luglio
          2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          3 agosto  2007,  n.  127,  e  successive  modificazioni, e'
          integrato  di  10  milioni  di  euro per l'anno 2008 e di 5
          milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.".
              - Per  il riferimento ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis
          del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112 vedasi in nota
          precedente.
              - Per  il riferimento all'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400 vedasi in nota precedente.
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          25 settembre   2008,   n.  149  (Disposizioni  urgenti  per
          assicurare  adempimenti  comunitari  in materia di giochi),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 novembre
          2008, n. 184, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  1-bis  (Assetto  organizzativo della raccolta in
          rete  fisica dei giochi e delle scommesse). - 1. Al fine di
          perseguire    il   progressivo   superamento   dell'assetto
          organizzativo  della  raccolta dei giochi e delle scommesse
          relativi  alle  corse dei cavalli, di cui al regolamento di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169,  di  attuare  la  sentenza  della  Corte di
          giustizia  delle  Comunita'  europee  del 13 settembre 2007
          nella  causa  C-260/04,  nonche'  di perseguire l'obiettivo
          della  sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e
          sportiva  gia'  determinato  dall'art. 38 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n. 248, e successive modificazioni,
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato attua
          un'apposita   procedura   selettiva   in  tempo  utile  per
          rispettare  la data di revoca delle concessioni di cui alla
          predetta sentenza.
              2.  Oggetto  della  procedura  di  cui al comma 1 e' la
          concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto
          di  esercizio  e  raccolta in rete fisica di giochi su base
          ippica,  di  cui  all'art.  38,  comma 4,  lettera a),  del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al
          numero  massimo  di  3.000.  Le predette concessioni non si
          estendono  in  ogni  caso  ai  punti di vendita aventi come
          attivita'  accessoria la commercializzazione di prodotti di
          gioco pubblici.
              3. La  procedura  di  cui  al  comma 1  e'  aperta alle
          domande   di   soggetti  italiani  ovvero  di  altri  Stati
          dell'Unione   europea   in   possesso   dei   requisiti  di
          affidabilita'   gia'   richiesti   ai  soggetti  che  hanno
          conseguito  concessioni  per  l'esercizio  e la raccolta di
          giochi  di  cui  all'art.  1,  comma 287, lettera a), della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e  all'art.  38,  comma 4,  lettera a),  del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248.  La  procedura  e'  aperta
          altresi' alle domande di soggetti che, alla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          sono  titolari  di  concessione precedentemente conseguita,
          con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio
          e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici.
          I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo e i componenti dei
          relativi  organi  societari  non  devono avere controversie
          legali  pendenti, per le quali non e' ancora intervenuto il
          giudicato,  nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di Stato relativamente alle concessioni di cui al
          presente  comma.  Sono  comunque esclusi dalla procedura di
          cui  al  comma 1  i  soggetti non in regola con i pagamenti
          dovuti  alle  amministrazioni  interessate, relativamente a
          concessioni precedentemente conseguite.
              4. Il   modulo   di   domanda  di  partecipazione  alla
          procedura  selettiva  e' reso disponibile nel sito internet
          www.aams.it  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
          Stato.  Sono  ammissibili esclusivamente le domande redatte
          utilizzando  la  stampa  del  modulo  estratto dal predetto
          sito.
              5. Le  concessioni  di cui al comma 2 sono aggiudicate,
          fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato
          le  offerte risultanti economicamente piu' elevate rispetto
          ad  una  base  pari  ad euro 85.000. Qualora le concessioni
          sono  aggiudicate a soggetti gia' titolari, per concessione
          precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della
          sentenza  della  Corte di giustizia delle Comunita' europee
          di  cui  al  comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in
          rete  fisica  di  scommesse  su  base ippica ovvero su base
          sportiva,  l'importo da corrispondere e' ridotto del 25 per
          cento   rispetto   a   quanto   indicato  nell'offerta.  La
          convenzione   accessiva  alla  concessione  e'  predisposta
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato sulla
          base  dello  schema  approvato  con  decreto  del direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato  28 agosto  2006. All'atto della sottoscrizione della
          convenzione  accessiva da parte dei concessionari di cui al
          comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito
          della  procedura  di  cui  al  comma 1,  sono  revocate  le
          concessioni     precedentemente    conseguite    da    tali
          concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su
          base ippica ovvero su base sportiva.
              6. Il   comma 1   dell'art.   4-bis  del  decreto-legge
          8 aprile  2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6 giugno  2008,  n.  101,  l'art.  6 degli schemi di
          convenzione  per l'affidamento in concessione approvati con
          decreti   del   direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli di Stato del 28 agosto 2006 nonche'
          le  lettere f)  e g)  del comma 287 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni, e le
          lettere f)  e g) del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248, sono abrogati. Al comma 13
          dell'art.  22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
          parole:  "al totalizzatore" sono inserite le seguenti: "e a
          quota  fissa"  e le parole: ", esclusivamente nei giorni di
          svolgimento delle gare," sono soppresse.
              7. Nello    stato    di    previsione   del   Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito
          un  fondo,  alimentato  dalle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione  del comma 5; quota parte delle risorse del
          predetto  fondo  e'  destinata,  con  decreto  del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento del monte
          premi  e  delle  provvidenze  per l'allevamento dei cavalli
          ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di
          risanamento   finanziario   e  di  riassetto  dei  relativi
          settori,  alle esigenze finanziarie relative alle attivita'
          istituzionali  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
          equine  (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di
          funzionamento  della medesima UNIRE. La parte del fondo non
          destinata  alle  predette esigenze e' riversata all'entrata
          del  bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
          la  misura  del prelievo erariale unico di cui all'art. 39,
          comma 13,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'art.
          1,  comma 531,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, e
          successive  modificazioni,  e'  elevata  al 13,40 per cento
          delle   somme   giocate;   le  maggiori  entrate  derivanti
          dall'applicazione   del   presente  periodo  rispetto  alle
          entrate   relative   all'anno  2008,  rilevate  annualmente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, sono
          assegnate  all'UNIRE,  nella  misura  del 50 per cento, per
          essere interamente destinate all'incremento del monte premi
          e  per  il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
          olimpico  nazionale  italiano (CONI). Al fine di consentire
          il  completamento  e  il potenziamento infrastrutturali dei
          servizi   istituzionali  dell'UNIRE,  per  l'anno  2008  e'
          assegnato  al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
          di  euro,  al cui onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione,  per il medesimo anno, del fondo di cui all'art.
          1,  comma 50,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266. Le
          eventuali     ulteriori    maggiori    entrate    derivanti
          dall'attuazione  dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5 del
          presente        articolo,        rilevate       annualmente
          dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, sono
          interamente  destinate  all'incremento  del monte premi. Il
          piano  annuale  di  utilizzazione delle risorse finanziarie
          dell'UNIRE  e'  approvato,  entro  il 15 gennaio di ciascun
          anno,  con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari permanenti.
              8. All'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, dopo le parole: "eventi non sportivi" sono inserite
          le  seguenti:  ",  escluse  le  manifestazioni  per  la cui
          realizzazione  concorrono  i soggetti ai quali si applicano
          le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1
          della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, e che sono stati
          individuati  con  il  decreto  del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  3 luglio  2008,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008.".
              - Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 4-bis del
          decreto-legge  8 aprile  2008,  n. 59 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  di obblighi comunitari e l'esecuzione di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
          n. 101, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "2. Al  fine di garantire la continuita' nella gestione
          del  servizio  di raccolta e accettazione delle scommesse e
          la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla
          data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1,
          previo  esperimento  delle  necessarie procedure di gara ad
          evidenza  pubblica  e  comunque non oltre il 31 marzo 2009,
          sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione
          di  scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota
          fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla
          convenzione  tipo  approvata con decreto del Ministro delle
          finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.   93   del   22 aprile   1999,   come   integrata  dalla
          deliberazione  del  commissario  straordinario  dell'Unione
          nazionale  per  l'incremento delle razze equine (UNIRE) del
          14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.".