Art. 3.
                 (Ulteriori norme in tema di tutela
                       della finanza pubblica)

  1.   L'articolo 62   del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  62.  -  (Contenimento  dell'uso  degli  strumenti derivati e
dell'indebitamento  delle regioni e degli enti locali). - I. Le norme
del  presente  articolo costituiscono  principi  fondamentali  per il
coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la
tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli
117,  secondo comma, lettera e), e terzo camma, 119, secondo comma, e
120    della    Costituzione.    Le    disposizioni    del   presente
articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.
  2.  Alle  regioni,  alle province autonome di Trento e di Bolzano e
agli enti locali e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o
altre  passivita'  che prevedano il rimborso del capitale in un'unica
soluzione  alla  scadenza.  Per  tali  enti, la durata di una singola
operazione    di    indebitamento,   anche   se   consistente   nella
rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore
a trenta ne' inferiore a cinque anni.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentite la Banca
d'Italia  e  la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con
uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della   legge  23  agosto  1988,  n. 400,  d'intesa,  per  i  profili
d'interesse  regionale,  con  la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui
al  comma 2  possono  concludere,  e  indica  le componenti derivate,
implicite  o  esplicite,  che  gli  stessi  enti  hanno  facolta'  di
prevedere  nei  contratti  di finanziamento. Al fine di assicurare la
massima  trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati  nonche'  delle  clausole  relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresi' le informazioni,
rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
  4.  Ai  fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti
finanziari  derivati  o  di un contratto di finanziamento che include
una  componente  derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione
del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
  5.  Il  contratto  relativo  a  strumenti  finanziari derivati o il
contratto  di  finanziamento  che  include  una  componente derivata,
stipulato   dagli   enti  di  cui  al  comma 2  in  violazione  delle
disposizioni  previste  dal  regolamento  emanato  in  attuazione del
comma 3  o  privo  dell'attestazione  di cui al comma 4, e' nullo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.
  6.  Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di stipulare, fino
alla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e
comunque  per  il  periodo minimo di un anno decorrente dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  contratti relativi agli
strumenti   finanziari  derivati.  Resta  ferma  la  possibilita'  di
ristrutturare  il  contratto  derivato  a  seguito  di modifica della
passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con
la  finalita'  di  mantenere  la  corrispondenza  tra  la  passivita'
rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
  7.  Fermo  restando  quanto previsto in termini di comunicazione ai
sensi  e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della
legge  28  dicembre  2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle
finanze  trasmette  altresi'  mensilmente  alla Corte dei conti copia
della  documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di
cui al comma 3.
  8.  Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e
al  bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e
gli   impegni   finanziari,   rispettivamente  stimati  e  sostenuti,
derivanti  da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
  9.  All'articolo 3,  comma 17,  secondo  periodo,  della  legge  24
dicembre  2003,  n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati
verso  altre  amministrazioni  pubbliche"  sono aggiunte le seguenti:
"nonche',   sulla   base   dei   criteri  definiti  in  sede  europea
dall'Ufficio   statistico   delle   Comunita'   europee   (EUROSTAT),
l'eventuale  premio  incassato  al  momento del perfezionamento delle
operazioni derivate".
  10.  Sono  abrogati  l'articolo 41,  comma 2,  primo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382,
383  e  384,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni
relative  all'utilizzo  degli  strumenti derivati da parte degli enti
territoriali  emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo
periodo,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
  11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti  locali  che  non  siano  in  contrasto  con le disposizioni del
presente articolo".
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis  della gia'
          citata legge n. 468 del 1978:
              «Art.   11-bis   (Fondi   speciali).   -  1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».
              - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 11 della gia'
          citata legge n. 468 del 1978 vedasi in Note all'art. 1.