Art. 4.
                (Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

  1.   Gli   importi   da   iscrivere   nei  fondi  speciali  di  cui
all'articolo 11-bis  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6   della   legge   23  agosto  1988,  n. 362,  per  il
finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
essere  approvati  nel  triennio  2009-2011, restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle
Tabelle  A  e  B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
  2.  Le  dotazioni  da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n. 208,  gli  stanziamenti  di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  tra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
  4.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n. 468,  le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
  5.   Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
  6.  A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 5,  le  amministrazioni  e  gli  enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2009,  a  carico  di  esercizi futuri, nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
  7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 22 dicembre 2008

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano