Art. 10.
Documentazione e controlli
1. Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' in ordine al possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione. La mancata consegna della documentazione, o l'omessa
regolarizzazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina.
2. L'amministrazione procede ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e
il suo nominativo e' segnalato all'autorita' giudiziaria per le
azioni di competenza.
3. Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la
facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica
degli allievi agenti. E' revocata la nomina ad allievo agente di
coloro che non risultino idonei.