Art. 11.
Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore
1. Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso
di formazione previsto dalla normativa vigente per la nomina,
rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli
esami finali sono nominati agenti o operatori del Corpo forestale
dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.