Art. 5.
Commissione permanente per l'assunzione
dei congiunti delle vittime per servizio
1. La verifica dell'appartenenza alla categoria alla quale e'
riservata la procedura e la verifica delle dichiarazioni e della
documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e' svolta da una
commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime
per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. La commissione e' composta da un presidente con qualifica non
inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo
forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice
questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal
presidente ad uno degli altri due membri.