Art. 6.
Esclusioni dalla procedura
1. L'esclusione dalla procedura, per difetto di appartenenza alla
categoria alla quale e' riservata, per mancanza di uno degli altri
requisiti di partecipazione, per vizi nella presentazione o
compilazione della domanda di assunzione o per dichiarazioni nella
stessa contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. L'ammissione ad una fase successiva della procedura si intende
disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana
il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.