Art. 8.
Accertamenti di idoneita' per la nomina
ad allievo agente
1. Gli aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi
per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio.
2. La prova scritta viene svolta a cura della commissione di cui
all'articolo 7, comma 2.
3. Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo
di idoneita' in esito alla prova di cui al comma 1 sono invitati,
nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed
in relazione al numero dei posti da coprire, con precedenza del
minore di eta' in caso di parita', a sottoporsi agli accertamenti
della idoneita' psico-fisica e attitudinale. L'invito puo' contenere
l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai
quali devono sottoporsi gli aspiranti allievi presso le strutture
specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
4. Gli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono
svolti ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
5. Il giudizio della competente commissione e' definitivo e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dalla procedura.