Art. 8.

               Accertamenti di idoneita' per la nomina
                          ad allievo agente

  1.  Gli  aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi
per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio.
  2.  La  prova  scritta viene svolta a cura della commissione di cui
all'articolo 7, comma 2.
  3.  Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo
di  idoneita'  in  esito  alla prova di cui al comma 1 sono invitati,
nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed
in  relazione  al  numero  dei  posti  da coprire, con precedenza del
minore  di  eta'  in  caso di parita', a sottoporsi agli accertamenti
della  idoneita' psico-fisica e attitudinale. L'invito puo' contenere
l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai
quali  devono  sottoporsi  gli  aspiranti allievi presso le strutture
specificate  nella  lettera  stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
  4.  Gli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono
svolti  ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
  5.  Il  giudizio  della  competente  commissione  e'  definitivo  e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dalla procedura.