Art. 9.
Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina
ad allievo agente o allievo operatore
1. Riconosciuta la regolarita' della procedura, con decreto del
capo del Corpo forestale dello Stato, in riferimento alla singola
qualifica, e' approvato l'elenco finale degli idonei, nell'ordine
risultante dal punteggio conseguito negli accertamenti di idoneita'
tecnico-culturale di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui
all'articolo 8, con precedenza, a parita' di punteggio, del minore di
eta'.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul Bollettino
ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione
viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui
al comma 1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati
allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed
ammessi a frequentare il relativo corso di formazione.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla
nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore.
5. L'inserimento negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo
agente o ad allievo operatore e l'ammissione al corso e' sempre con
riserva, subordinatamente all'esito dei successivi controlli
documentali e comunque all'effettivo possesso dei requisiti
prescritti ed alla regolarita' della presentazione della domanda di
assunzione.
6. La nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la
successiva nomina, ai sensi del presente regolamento,
rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente.