Art. 3. 
 
                        Situazioni impeditive 
  1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due
esercizi  precedenti  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti  hanno
svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: 
   a) in imprese sottoposte a fallimento; 
   b)  in  imprese  operanti  nel  settore  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; 
   c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta
la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale  ai  sensi
dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
   d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in  relazione
a  reati  da  loro  commessi,  le  sanzioni   interdittive   indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo  8
giugno 2001, n. 231. 
  2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo: 
   a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio
non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano
in  stato  di   esclusione   dalle   negoziazioni   in   un   mercato
regolamentato; 
   b) i promotori finanziari  radiati  dal  relativo  albo  ai  sensi
dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, 
  3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei
mesi equivalgono a un esercizio intero. 
  4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c)  non  opera
se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti  che  hanno
determinato  la  crisi  dell'impresa  ovvero  la  sua   cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 
  5.  L'interessato   informa   tempestivamente   l'Organismo   delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b)  e  c)  e  comunica  gli
elementi idonei a dimostrare la  propria  estraneita'  ai  fatti  che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la  sua  cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 
  6.  L'Organismo  valuta  l'idoneita'  degli   elementi   comunicati
dall'interessato  a   dimostrare   l'estraneita'.   Ai   fini   della
valutazione, l'Organismo tiene conto, fra  gli  altri  elementi,  del
fatto  che,  in  relazione  alla  crisi  dell'impresa  o   alla   sua
cancellazione dall'elenco  generale  o  speciale  degli  intermediari
finanziari, non siano stati adottati nei  confronti  dell'interessato
provvedimenti sanzionatori  ai  sensi  della  normativa  del  settore
bancario, mobiliare  o  assicurativo,  condanne  con  sentenza  anche
provvisoriamente  esecutiva  al  risarcimento  dei  danni  in   esito
all'esercizio dell'azione di  responsabilita'  ai  sensi  del  codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto  comma  dell'articolo  2409
del  codice  civile,  ovvero  delibere  di  sostituzione   da   parte
dell'organo competente. 
  7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da  parte
dell'interessato, l'Organismo  comunica  a  quest'ultimo  la  propria
motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle
more della valutazione l'interessato non e' iscritto  all'Albo  e  se
iscritto e' sospeso dalle funzioni, 
  8. L'Organismo valuta nuovamente  l'idoneita'  dell'interessato  se
sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero  altri  fatti  nuovi
che possono avere rilievo ai  fini  della  valutazione.  A  tal  fine
l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente. 
  9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno  la  durata  di  tre
anni  decorrenti  dall'adozione  dei  provvedimenti   relativi   alle
situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal  verificarsi  dei
fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio  della  procedura  sia
stato adottato su istanza  dell'imprenditore,  di  uno  degli  organi
d'impresa  o  in  conseguenza  della  segnalazione  dell'interessato.
L'impedimento di cui al comma 2, lettera  b),  ha  in  ogni  caso  la
durata di tre anni.