Art. 4. 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
  1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che: 
   a) si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
   b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione   disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi  gli  effetti  della
riabilitazione; 
   c) sono stati condannati  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti  dalle  norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo  1942,  n.
267; 
    3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un  anno  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 
    4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni  per  un
qualunque delitto non colposo. 
  2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro  nei  confronti  dei
quali sia stata applicata su richiesta delle  parti  una  delle  pene
previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso  dell'estinzione  del
reato. Nel caso in cui  siano  state  applicate  su  richiesta  delle
parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),  non
rilevano se inferiori a un anno. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.