Art. 7. 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
 
  1.  Fermo  restando  il  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui
all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione  all'Albo  sia
richiesta   dagli   interessati    entro    sei    mesi    dall'avvio
dell'operativita' dell'Organismo: 
    a)  le  persone  fisiche   che,   alla   data   della   richiesta
dell'iscrizione all'Albo,  hanno  svolto  consulenza  in  materia  di
investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni
nell'ultimo triennio; 
    b)  le  persone  fisiche   che,   alla   data   della   richiesta
dell'iscrizione   all'Albo,   hanno   ricoperto,   per   un   periodo
complessivamente non  inferiore  a  due  anni  nell'ultimo  triennio,
l'incarico di amministratori di societa' di  persone  o  di  capitali
operanti unicamente nella prestazione del servizio di  consulenza  in
materia di investimenti. 
  2. Ai fini dell'esonero di cui al comma  1,  la  di  consulenza  in
materia  di  investimenti  deve  essere  stata   svolta   in   misura
significativa dalla persona  fisica  o  dalla  societa'.  Per  misura
significativa si intende un livello  di  attivita'  tale  da  rendere
presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno
equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa
di cui all'articolo 2, comma 2. 
  3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo  valuta  gli
elementi probatori dello svolgimento  di  consulenza  in  materia  di
investimenti e della misura dello stesso, nonche'  la  congruita'  di
quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di
cui al comma 2. 
  Tra gli elementi di valutazione della congruita', l'Organismo tiene
conto del volume d'affari e del numero dei clienti. 
  4.  Fermo  restando  il  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui
all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione  all'Albo  sia
richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009: 
    a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo  albo
che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni
nei tre anni precedenti la richiesta di  iscrizione  all'Albo,  hanno
esercitato la propria attivita' professionale per conto  di  soggetti
abilitati; 
    b) i quadri direttivi di  terzo  e  quarto  livello  di  soggetti
abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente  pari
a due anni  nei  tre  anni  precedenti  la  richiesta  di  iscrizione
all'Albo, siano stati addetti ad  uno  dei  servizi  di  investimento
previsti dal decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  o  al
settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto
abilitato ovvero  il  personale  preposto  ad  una  dipendenza  o  ad
un'altra unita'  operativa  di  un  soggetto  abilitato,  o  comunque
responsabile della stessa, addetto ad uno  dei  predetti  servizi  di
investimento. 
  5. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti  di  cui
al  comma  4  producono  la  documentazione  attestante   l'esercizio
dell'attivita' professionale, che comprende la  dichiarazione  di  un
rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio  al  quale
il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato  addetto,  le  mansioni
ricoperte e il relativo periodo di svolgimento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 dicembre 2008 
 
 
                                               Il Ministro : Tremonti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
  Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008 
  Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 64