Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dall'avvio dell'operativita' dell'Organismo: a) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio; b) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di societa' di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 2. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la di consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla societa'. Per misura significativa si intende un livello di attivita' tale da rendere presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonche' la congruita' di quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2. Tra gli elementi di valutazione della congruita', l'Organismo tiene conto del volume d'affari e del numero dei clienti. 4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009: a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attivita' professionale per conto di soggetti abilitati; b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento. 5. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 4 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attivita' professionale, che comprende la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 dicembre 2008 Il Ministro : Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 64