Art. 11. 1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Nota all'art. 11: - Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".