Art. 12. 
  1. E' istituita una Commissione di garanzia  dell'attuazione  della
legge,  al  fine  di  valutare  l'idoneita'  delle  misure  volte  ad
assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. 
  2.  La  Commissione  e'  composta  da  nove  membri,   scelti,   su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica, tra esperti in materia di  diritto  costituzionale,
di diritto del lavoro e di  relazioni  industriali,  e  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica; essa  puo'  avvalersi  della
consulenza  di  esperti  di  organizzazione  dei   servizi   pubblici
essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non  possono  far
parte della Commissione i parlamentari e  le  persone  che  rivestano
altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici,
in organizzazioni sindacali o in associazioni di  datori  di  lavoro,
nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti  organismi  ovvero
con amministrazioni od imprese  di  erogazione  di  servizi  pubblici
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. 
  3. La Commissione elegge nel suo seno il  presidente;  e'  nominata
per un triennio e i suoi membri possono essere  confermati  una  sola
volta. 
  4.   La   Commissione   stabilisce   le   modalita'   del   proprio
funzionamento.  Acquisisce,  anche   mediante   audizioni,   dati   e
informazioni dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  organizzazioni
sindacali e dalle imprese, nonche' dalle  associazioni  degli  utenti
dei servizi pubblici  essenziali.  Puo'  avvalersi,  altresi',  delle
attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL),
nonche'  di  quelle  degli  Osservatori  del  mercato  del  lavoro  e
dell'Osservatorio del pubblico impiego. 
  5. Le spese per il funzionamento della  Commissione  sono  poste  a
carico dello stato di previsione della  spesa  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991  e  1992,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a  garantire  il
funzionamento  dei  servizi  pubblici  essenziali  nell'ambito  della
tutela dei diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.