Art. 16. 
  1. Le clausole di cui al comma 2  dell'articolo  2  della  presente
legge  restano  in  vigore  fino  ad  eventuale  specifica   disdetta
comunicata  almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza  dei  contratti
collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. 
 
          Nota all'art. 16:
             -  Per  la  legge  n. 93/1983 si veda la precedente nota
          all'art. 2.