Art. 17. 
  1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge
29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto  1985,  n.
426, possono disciplinare le modalita' di  elezione  degli  organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo  25  della  citata
legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalita' di utilizzazione  dei
diritti  derivanti  dall'applicazione  dei  principi  richiamati  nel
secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge. 
 
          Note all'art. 17:
             -  Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della citata
          legge n.  93/1983 (per il titolo v. nota all'art. 2) e'  il
          seguente:
             "Art.  7  (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti
          pubblici non economici). - Per gli  accordi  riguardanti  i
          dipendenti  degli  enti pubblici non economici sottoposti a
          tutela  o  vigilanza  dello  Stato,   fermo   restando   il
          procedimento  di  cui  al precedente art. 6, la delegazione
          della pubblica amministrazione e' composta  dal  Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri o dal Ministro per la funzione
          pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del
          tesoro,  dal  Ministro  del bilancio e della programmazione
          economica, dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  da  cinque  membri,  rappresentativi  delle varie
          categorie degli enti stessi, designati  a  maggioranza  dai
          rispettivi   presidenti,   a   seguito   di  richiesta  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  direttamente  da
          questi  in caso di mancata designazione entro il termine di
          trenta giorni dalla richiesta.
             Al  Consiglio  dei  Ministri  spetta  la  verifica delle
          compatibilita' finanziarie  come  previsto  dal  precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 5".
             "Art.  8  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita'
          montane,  loro  consorzi o associazioni). - Per gli accordi
          riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei  comuni,
          delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi
          o associazioni, fermo restando il procedimento  di  cui  al
          precedente   art.   6,   la   delegazione   della  pubblica
          amministrazione e' composta dal  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
          delegato, che la presiede, dal Ministro  dell'interno,  dal
          Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro  del bilancio e della
          programmazione economica, dal Ministro del lavoro  e  della
          previdenza  sociale, da una rappresentanza di cinque membri
          dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI),  di
          quattro  membri dell'Unione provinciale d'Italia (UPI) e da
          due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita',
          enti montani (UNCEM).
             Al  Consiglio  dei  Ministri  spetta  la  verifica delle
          compatibilita' finanziarie  come  previsto  dal  precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 15.
             Ai  fini  del rispetto dei principi della presente legge
          gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti
          alla  disciplina  fissata  nel decreto del Presidente della
          Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma".
                                    ________
            N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio
          1984, n.  219 (Gazzetta Ufficiale 1› agosto 1984,  n.  211)
          ha  dichiarato l'illegittimita' dell'art. 8 soprariportato,
          nella parte in cui non fa salva la competenza della regione
          Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale
          dei comuni prevista dall'art.  65  dello  statuto  speciale
          della regione.
            "Art. 9 (come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto
          1985, n.  426) (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  del
          Servizio   sanitario   nazionale).   -   Per   gli  accordi
          riguardanti i  dipendenti  delle  unita'  sanitarie  locali
          (USL),  fermo restando il procedimento di cui al precedente
          art. 6, la delegazione della  pubblica  amministrazione  e'
          composta  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede,   dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dal  Ministro della
          sanita', da cinque rappresentanti designati  dalle  regioni
          attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, da  sei  rappresentanti
          designati   dall'Associazione   nazionale  comuni  italiani
          (ANCI)  e  da  due  rappresentanti  dell'Unione   nazionale
          comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
             Al  Consiglio  dei  Ministri  spetta  la  verifica delle
          compatibilita' finanziarie, come  previsto  dal  precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 15".
            "Art.  10  (come  modificato  dall'art.  2  della legge 8
          agosto 1985, n.  426) (Accordi sindacali per  i  dipendenti
          delle  regioni  e degli enti pubblici non economici da esse
          dipendenti). - Per gli  accordi  riguardanti  il  personale
          delle  regioni  a  statuto  ordinario  nonche'  degli  enti
          pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti,  fermo   il
          procedimento  di  cui  al precedente art. 6, con esclusione
          dell'ultimo   comma,   la   delegazione   della    pubblica
          amministrazione  e'  composta  dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal  Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un
          rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
             Al  Consiglio  dei  Ministri  spetta  la  verifica delle
          compatibilita' finanziarie  come  previsto  dal  precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 15.
             Al  fine del rispetto dei principi della presente legge,
          la  disciplina  contenuta  nell'accordo  e'  approvata  con
          provvedimento   regionale   in   conformita'   ai   singoli
          ordinamenti, salvi, ove occorra,  i  necessari  adeguamenti
          alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali e
          degli enti pubblici non economici dipendenti dalle  regioni
          entro  il  limite delle disponibilita' finanziarie all'uopo
          stanziate nel bilancio regionale".
             "Art.  12  (Accordi  sindacali  intercompartimentali). -
          Fermo restando quanto disposto dal precedente  art.  2,  al
          fine  di  pervenire  alla  omogeneizzazione delle posizioni
          giuridiche dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti specifiche materie concordate  tra  le  parti.  In
          particolare:  le  aspettative,  i congedi e i permessi, ivi
          compresi quelli per malattia e  maternita',  le  ferie,  il
          regime  retributivo  di attivita' per qualifiche funzionali
          uguali o assimilate, i criteri per  i  trasferimenti  e  la
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimento
          nonche'  i  criteri  per  la   eventuale   concessione   di
          particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente
          collegati  a  specifici   requisiti   e   contenuti   delle
          prestazioni di lavoro.
             La  delegazione  della  pubblica  amministrazione per la
          contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
          composta  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede,   dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
          ogni   regione   designato   dalle   stesse,   da    cinque
          rappresentanti    delle   associazioni   di   enti   locali
          territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
          non  economici  designati secondo quanto disposto dall'art.
          7.
             La   delegazione   delle   organizzazioni  sindacali  e'
          composta da  tre  rappresentanti  per  ogni  confederazione
          maggiormente rappresentativa su base nazionale.
             Si   applicano   le  regole  procedimentali  di  cui  al
          precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei  precedenti
          articoli 8 e 10".
             -  Per l'art. 6 della citata legge n. 93/1983 si veda la
          nota all'art. 18.
             - Per l'art. 25 della citata legge n. 93/1983 si veda la
          precedente nota all'art. 2.