Art. 18. 
  1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sono sostituiti dai seguenti: 
"Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla
formulazione dell'ipotesi di accordo,  verificate  le  compatibilita'
finanziarie come determinate dal successivo  articolo  15,  esaminate
anche le osservazioni di cui  al  comma  precedente,  sottopone  alla
Corte dei conti il contenuto dell'accordo  perche'  ne  verifichi  la
legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto  12
luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine  di
quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In  caso  di  pronuncia
negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo,  che  viene
nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di  pronuncia
positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite
ed emanate  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura e'  adottata
in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. 
Nei  quindici  giorni  successivi  all'emanazione  del  decreto   del
Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la  Corte  dei
conti controlla la conformita' del decreto alla pronuncia di  cui  al
precedente comma e procede alla registrazione  ai  sensi  del  citato
testo unico, approvato con regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214,
fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del
medesimo  testo  unico.  Decorsi  quindici  giorni  senza   che   sia
intervenuta una pronuncia, il controllo si intende  effettuato  senza
rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti". 
  2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per  l'emanazione  dei  decreti  del  Presidente
della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6  della  legge
23 marzo 1983, n. 93, cosi' come sostituito dal comma 1 del  presente
articolo, non e' previsto il parere del Consiglio di Stato. 
 
          Note all'art. 18:
             -  Il  testo  dell'art.  6 della citata legge n. 93/1983
          (per il titolo v. nota all'art. 2), cosi'  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             La  delegazione  e' integrata dai Ministri competenti in
          relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
             I  Ministri,  anche  in  ordine  alle disposizioni degli
          articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in  base
          alle norme vigenti.
             La  delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative   per   ogni   singolo   comparto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
             Le  delegazioni,  che iniziano le trattative almeno otto
          mesi prima della scadenza dei precedenti  accordi,  debbono
          formulare   una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro  mesi
          dall'inizio delle trattative.
             Nel  corso  delle  trattative la delegazione governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
             Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di
          accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative
          possono   trasmettere   al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e ai Ministri che  compongono  la  delegazione  le
          loro osservazioni.
            Il  Consiglio  dei Ministri, entro il termine di quindici
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui  al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il
          contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita'
          ai  sensi  del  testo  unico approvato con regio decreto 12
          luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si  pronuncia  nel
          termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In
          caso di pronuncia negativa le  parti  formulano  una  nuova
          ipotesi  di  accordo,  che  viene  nuovamente  trasmessa al
          Consiglio dei Ministri.  In  caso  di  pronuncia  positiva,
          entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
          norme risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          sono  recepite  ed emanate con decreto del Presidente della
          Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri.  La
          stessa  procedura  e' adottata in caso di mancata pronuncia
          entro il termine indicato.
             Nei   quindici   giorni  successivi  all'emanazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  al  comma
          precedente  la Corte dei conti controlla la conformita' del
          decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
          alla   registrazione  ai  sensi  del  citato  testo  unico,
          approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,  fatte
          comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti
          del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che
          sia  intervenuta  una  pronuncia,  il  controllo si intende
          effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di
          effetti".
             -  L'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei
          conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, e' il seguente:
             "Art.  25. - Ove il consigliere delegato o la sezione di
          controllo abbia ricusato il  visto  sugli  atti  o  decreti
          presentati  alla  Corte,  la  relativa  deliberazione sara'
          trasmessa al Ministro  cui  spetta,  e,  quando  questi  lo
          ritenga  necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei
          Ministri.
             Se  esso  risolve che l'atto o decreto debba aver corso,
          la Corte e' chiamata a  deliberare  a  sezioni  riunite,  e
          qualora  non  riconosca  cessata  la  causa del rifiuto, ne
          ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
             Il  rifiuto  di  registrazione e' assoluto ed annulla il
          provvedimento quando trattisi:
               a)  di  impegno  od  ordine di pagamento riferentesi a
          spesa che ecceda la somma stanziata nel  relativo  capitolo
          del  bilancio  od,  a  giudizio  della Corte, imputabile ai
          residui piuttosto che alla competenza e  viceversa,  ovvero
          ad  un  capitolo  diverso  da quello indicato nell'atto del
          Ministero che lo ha emesso;
               b)  di decreti per nomine e promozioni di personale di
          qualsiasi ordine e  grado,  disposte  oltre  i  limiti  dei
          rispettivi organici;
               c)  di ordini di accreditamento a favore di funzionari
          delegati al pagamento  di  spese,  emessi  per  un  importo
          eccedente i limiti stabiliti dalle leggi".
             -  Il  comma  1, lettera e), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed  i  rapporti
          di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in base agli accordi
          sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce  che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.