Art. 20. 
  1. Resta in ogni caso  fermo,  per  gli  aspetti  ivi  diversamente
disciplinati,  quanto  gia'  previsto  in  materia  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e  dalla  legge
23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre  fermo  quanto  previsto  dalle
leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri 
   Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 20:
             -  Il D.P.R. n. 185/1964 reca: "Sicurezza degli impianti
          e protezione sanitaria dei lavoratori e  delle  popolazioni
          contro  i  pericoli  delle  radiazioni ionizzanti derivanti
          dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
             -  La  legge n. 242/1980 reca: "Delega al Governo per la
          ristrutturazionedei servizi di assistenza al volo".
             -  La  legge n. 382/1978 reca: "Norme di principio sulla
          disciplina militare".
             -   La   legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".