Art. 3. 
        (Addizionale all'imposta sul reddito delle societa') 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti
delle societa' e degli  enti  commerciali  residenti  nel  territorio
dello Stato: 
   a) che operano nel settore della ricerca e della  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo  e  di
collegamento e con immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  nette
dedicate a tale attivita' con valore di libro  superiore  al  33  per
cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio; 
   b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato; 
   c) con una  capitalizzazione  superiore  a  20  miliardi  di  euro
determinata sulla base della media  delle  capitalizzazioni  rilevate
nell'ultimo  mese  di  esercizio  sul  mercato  regolamentato  con  i
maggiori volumi negoziati. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  sono  tenuti  al  versamento  di
un'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari  al
4 per cento dell'utile  prima  delle  imposte  risultante  dal  conto
economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore
al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non  e'  dovuta  per  gli
esercizi in perdita e il relativo importo non puo' eccedere il minore
tra: 
   a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle  imposte
la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di  incidenza  fiscale
risultante dal conto economico; 
   b) l'importo corrispondente alle percentuali di  seguito  indicate
del patrimonio netto, come definito al comma 5: 
    1) 10,3 per mille fino all'esercizio  in  corso  al  31  dicembre
2011; 
    2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al  31
dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015; 
    3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31
dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019; 
    4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31
dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; 
    5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al  31
dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028. 
  3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2  corrisponde  all'aliquota
determinata dal rapporto tra  i  seguenti  dati  rilevati  dal  conto
economico: 
   a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le
eventuali imposte sostitutive. Ai  fini  della  presente  lettera  il
riferimento all'IRES  deve  intendersi  comprensivo  dell'addizionale
istituita dall'articolo 81, comma 16,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. Non rileva  ai  fini  della  determinazione  dell'onere
netto per l'IRES l'addizionale prevista  dal  comma  2  del  presente
articolo; 
   b) utile prima delle imposte. 
  4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono  esclusi  gli
effetti di imposta corrente, differita e  anticipata,  relativi  alle
societa'  incluse  nello  stesso  consolidato  fiscale  nazionale   o
mondiale o insieme con le quali e' stata esercitata l'opzione per  la
trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono  essere  mantenuti,
o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES  deve  essere
corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in
tali societa' siano  oggetto  di  svalutazione.  In  ogni  caso  tali
effetti rilevano in misura non superiore  al  27,5  per  cento  della
svalutazione della partecipazione alla  quale  si  riferiscono,  come
risultante dal conto economico. 
  5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di  cui  al
comma 2, lettera b), e' quello risultante dal bilancio  di  esercizio
diminuito dell'utile di  esercizio  e  aumentato  degli  acconti  sul
dividendo  eventualmente  deliberati.  Se  il  periodo  d'imposta  e'
superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma
2, lettera b), e' ragguagliato alla durata di esso. 
  6.  L'addizionale  di  cui  al  comma  2  e'  dovuta  a   decorrere
dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e  fino
a quello in corso al 31  dicembre  2028.  Ai  fini  del  calcolo  dei
versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a
quella  che  sarebbe  stata  l'addizionale  dovuta  per   l'esercizio
precedente, ferma rimanendo la  facolta'  di  fare  riferimento  allo
stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.