Art. 10.
(Efficienza dell'azione amministrativa)
1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: "segnalano in particolare, con riferimento
all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:" sono
sostituite dalle seguenti: "danno conto, con riferimento all'anno
solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione
individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere
le capacita' di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il
controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 68, della legge
24 dicembre, 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) come modificato dalla presente legge:
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una
relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia
nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione
amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai
programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le
relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta
dai servizi per il controllo interno, danno conto, con
riferimento all'anno solare precedente, degli elementi
informativi e di valutazione individuati con apposita
direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del piano
di Governo, su proposta del Comitato tecnico scientifico
per il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
con riguardo sia ai risultati conseguiti
dall'amministrazione nel perseguimento delle priorita'
politiche individuate dal Ministro, sia al grado di
realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in
relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori
stabiliti, in conformita' con la documentazione di
bilancio, anche alla luce delle attivita' di controllo
interno, nonche' le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la
produttivita' e l'economicita' delle strutture
amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti
opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o
all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni
coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione
delle strutture e delle funzioni amministrative nonche'
della base normativa in relazione alla nuova struttura del
bilancio per missioni e per programmi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315 (Regolamento recante riordino del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 2007, n. 38.