Art. 11.
(Corte dei conti)
1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano
alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle
norme. vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del
presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, puo' effettuare controlli su gestioni
pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi
irregolarita' gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi,
procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o
comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua,
in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con
decreto motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei
allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare
al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo' disporre la
sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli
di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di
piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel
trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del
Presidente, su proposta della competente sezione, a darne
comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni
l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a
rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facolta' del Ministro,
con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di
sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero
di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le
ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla
Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo
concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei
confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In
tal caso la facolta'. attribuita al Ministro competente si intende
attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al
Parlamento e' da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee
elettive.
4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello
statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle
Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra
persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali
acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie
aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei
conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina e'
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le
modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385".
5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti puo'
acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati
o conservati in formato elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo
dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della
Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al
Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza
della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente
attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici
della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad
autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi
extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori
ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli
incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per
sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo' esercitare la
facolta' di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la
composizione nominativa e per la determinazione delle competenze
delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme
restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1,
quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto
dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo
di amministrazione del personale di magistratura, esercita le
funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E'
composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente
aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del
Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d),
della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e
dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da
quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle
sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono
partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato
addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora,
per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo
stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della
Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte
del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della
Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di
presidenza gli affari da trattare e puo' disporre che le questioni
siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte
direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del
Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di
monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese
dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di
presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle
proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede
mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella
C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del
Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della
Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione
del Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.
Note all'art. 11:
- Si riporta Il testo dell'art. 7, comma 7 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
"7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane
e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art.
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce
anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti
dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la
potesta' delle regioni a statuto speciale, nell'esercizio
della loro competenza, di adottare particolari discipline
nel rispetto delle suddette finalita'. Per la
determinazione dei parametri di gestione relativa al
controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli
studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
La suddetta legge 5 giugno 2003 n. 131 e' stata
modificata dalla presente legge mediante l'inserimento
dell'art. 8-bis;".
- Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica legge 8 luglio 1977, n.
385:
"Articolo unico. - I posti di consigliere, non riservati
ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere
conferiti:
ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come
integrato dall'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430;
ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per
attivita' svolta o gli studi
giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti
attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneita'
all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei
conti.
Per la nomina e' prescritto il parere del consiglio di
presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 61 e 63, della
legge 24 dicembre, 2007, n.244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) come modificati dalla presente
legge:
"61. (Abrogato).
63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte
dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al
Parlamento una relazione sulle procedure in corso per
l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per
garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello
svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del
Parlamento in attuazione dell'art. 100 della
Costituzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".
- Si riporta il testo dell'art. 41, ultimo capoverso,
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):
"Alla deliberazione di cui al precedente articolo e'
unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite
nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo
visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie
amministrazioni si sono conformate alle discipline di
ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il
perfezionamento delle leggi e dei regolamenti
sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.".
- Si trascrivono gli articoli 1, quinto comma, e 7,
comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali):
"5. Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del
Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da
consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla
presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove
consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta
da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le
deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di
almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei
presidenti e di quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
5, primo comma".
"1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento
della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di
accesso e di carriera, con esclusione di automatismi
collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di
presidenza e' costituito con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di
Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori
ordinari di universita' in materie giuridiche o gli
avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di
Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla
lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui alla lettera c).".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della legge
21 luglio 2005, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa):
"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano, in quanto compatibili, al
consiglio di presidenza della Corte dei conti le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento
ordinario. La Tabella C - Stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge finanziaria".