Art. 13.
(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o
piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o
correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui
al comma 19".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente
legge:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».