Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche aministrazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto
legislativo 30 marzo 2001., n. 165, la disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, e della relativa
contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con
quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema
delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure
della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del
personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di
servizi conformi agli standard internazionali di qualita' e a
consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche
amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla
valutazione del personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di
meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati
conseguiti dalle relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema piu' rigoroso di responsabilita' dei
dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualita' per l'accesso al
lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
h) introduzione di strumenti che assicurino una piu' efficace
organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale,
conformemente al principio della parita' di condizioni per l'accesso
ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni
del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti,
quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico
risultato;
i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio
nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle
procedure di progressione verticale, considerando titolo
preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la
permanenza nelle sedi carenti di organico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti
articoli, nonche' nel rispetto del principio di pari opportunita', su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6,
nonche' previo parere della medesima Conferenza relativamente
all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine,
i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta
giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare
eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le
disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo. comma, della
Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento
giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli
ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino
incompatibili con la specificita' del relativo ordinamento.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».